La bocciatura del mancozeb che, contrariamente alle aspettative, ha raggiunto una maggioranza qualificata alla prima occasione (un po’ come era successo per il dimetoato, altro nobile decaduto) ha avuto ampia risonanza in tutta la filiera fitoiatrica, ma non è stata la sola decisione “di peso” tra quelle prese dallo Scopaff del 22-23 ottobre scorso.
 

Mancozeb: addio o arrivederci?

E’ accaduto quello che sembrava un’eresia: alla prima votazione i rappresentanti delle autorità preposte all’autorizzazione dei prodotti fitosanitari nei 27 paesi Ue hanno liquidato in una singola seduta il mancozeb, con i suoi decenni di lotta alla peronospora e non solo (in Italia la prima registrazione di un prodotto fitosanitario a base di mancozeb è stata rilasciata nel 1971, negli Stati Uniti addirittura nel 1948), acconsentendo anche alla drastica riduzione dei tempi di smaltimento scorte (6 mesi per la vendita e altri 6 per l’utilizzo), imposta dalla commissione all’ultimo momento (nella bozza circolata sino a pochi giorni prima della votazione era stato proposto il periodo standard di 6+12 mesi).

Sul ruolo decisivo della perfida Albione, presa dal Covid e dai pasticci della Brexit, abbiamo accennato nel pezzo precedente. Vediamo ora i possibili scenari alternativi alla scomparsa del celebre ditiocarbammato dall’Europa, che nella situazione attuale concluderà la sua carriera con la campagna 2021.
 

Azioni legali

I notificanti dovranno fronteggiare nell’ordine:
  • l’Efsa, contro la cui conclusione hanno presentato il ricorso il 28 marzo scorso (T162/20);
  • l’Echa, che l’anno precedente aveva adottato l’opinione definitiva del cosiddetto “Rac Committee” che aveva peggiorato la classificazione della sostanza attribuendole la “Repro 1B”, che fa scattare i cosiddetti “cutoff criteria” che obbligano a ridurre l’esposizione umana a livelli trascurabili, pena la revoca;
  • la Commissione Ue, rea di aver ignorato le rimostranze della Grecia, lo stato che ha sostituito il Regno Unito come relatore del mancozeb, che aveva chiesto di prendere in considerazione studi decisivi a favore del mancozeb che erano stati bellamente ignorati dagli inglesi. L’andamento delle ultime cause in materia non ispira ottimismo: abbiamo recentemente descritto la vicenda della proibizione dei neonicotinoidi in Francia dove la giustizia comunitaria ha recentemente dato ragione ai cugini transalpini, perdonando i loro clamorosi errori procedurali in nome dell’opinione dominante.


Autorizzazioni per emergenza fitosanitaria

La possibilità di colmare gli enormi vuoti lasciati da questo importantissimo mezzo tecnico mediante le autorizzazioni per emergenza fitosanitaria è legata all’esito di almeno una delle azioni legali precedentemente descritte, tanto gravi sono le motivazioni che hanno portato la Commissione a proporre e ottenere il non rinnovo dell’approvazione Ue della sostanza.
 

Proroghe e anticipazioni

Le altre due decisioni prese dai rappresentanti in seno allo Scopaff riguardano la modifica dei regolamenti sul rinnovo dell’approvazione Ue delle sostanze attive per tenere conto della recente modifica della “General Food Law”, che prevede maggiore trasparenza nel processo decisionale e soprattutto la conferma dell’anticipo repentino della scadenza dell’approvazione Ue di sostanze per le quali i notificanti hanno rinunciato al rinnovo (fosfuro di calcio, denatonio benzoato, haloxyfop-P, imidacloprid, pencycuron e zeta-cipermetrina). In particolare, non si tratta di un anticipo della scadenza, ma del ritiro della proroga che normalmente viene concessa per completare la procedura di valutazione e di concessione del rinnovo, processo terminato repentinamente con la rinuncia dei notificanti al rinnovo delle sostanze interessate.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Sito della commissione Ue sulle riunioni dei comitati