Siete sicuri che nel vostro magazzino tutti i prodotti siano perfettamente in regola? Vediamo alcune casistiche che si applicano a tutti i prodotti che ricadono nell'ambito di applicazione della normativa sulle sostanze pericolose e le miscele e quindi: agrofarmaci, coadiuvanti, fertilizzanti, corroboranti, mastici, solo per citare alcuni esempi.
Con etichetta Clp stiamo tranquilli
Se i prodotti sono già con la nuova etichettatura Clp (come dettagliato nell'articolo), quella con le losanghe (pittogrammi che assomigliano ai simboli della classificazione per il trasporto) al posto dei simboli, col punto esclamativo e/o l'uomo che esplode al posto di croce di S. Andrea potete stare ragionevolmente tranquilli. Il ministero della Salute pubblicherà nuovamente sul suo sito internet tutte le nuove etichette Clp fornite dalle aziende produttrici di agrofarmaci. I pignoli rileveranno un leggero ripensamento delle autorità relativamente alla cosiddetta frase di tracciabilità dell'etichetta, quella che ne riporta la data. Difficilmente quello che troverete sul sito del Ministero sarà identico a quello che avete in magazzino, ma le stesse autorità ne sottolineano la non rilevanza a livello di controlli. La maggioranza degli utenti non si è nemmeno accorta di questo particolare, e ha fatto bene!
Con etichette Dpd1: ancora una volta occhio all'etichetta, e non solo a quella!
Complice una comunicazione ondivaga da parte delle autorità, quello che sembrava molto semplice agli utenti della filiera, e cioè che i prodotti con vecchia etichetta Dpd possono essere commercializzati senza dover essere rietichettati sino al 1° giugno 2017, purché immessi in commercio prima del 1° giugno 2015, è stato messo in discussione sino all'ultimo, e la decisione definitiva è stata resa pubblica in una circolare del ministero della Salute, che ha elencato le casistiche in cui si può applicare la deroga.
Quindi se nel vostro magazzino avete un prodotto con vecchia etichetta non vi dovete preoccupare (almeno sino al 1° giugno 2017 o qualche settimana prima...) se potete dimostrare con documentazione antecedente al 1° giugno 2015 che:
- l'avete comprato da un'altra società, anche dello stesso gruppo, a patto che le due società abbiano entità legali diverse;
- l'avete comprato da un fabbricante conto terzi (non si applica di solito agli agrofarmaci);
- ordine di acquisto (sempre antecedente al 1° giugno) oppure
- contratto di fornitura o acquisto (sempre antecedente al 1° giugno) oppure
- fattura di vendita (sempre antecedente al 1° giugno).
Nei controlli sui “prodotti a scaffale” (“qualsiasi punto della catena di distribuzione”) gli ispettori verificheranno che per ogni prodotti con etichetta DPD:
-
possiate dimostrare che la miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015 (ricordiamoci che dal 14 giugno 2015 è obbligatorio riportare la data di produzione in chiaro sull'imballaggio degli agrofarmaci, ma molte imprese lo fanno già da tempo)
e - possiate dimostrare con un documento (ordine di acquisto, contratto, fattura) che la miscela è stata fornita per la prima volta prima del 1° giugno 2015.
Per saperne di più
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Agronotizie