Sulla Gazzetta Ufficiale L34 del 9 febbraio scorso sono state pubblicate le direttive di iscrizione nell'allegato 1 della Direttiva Biocidi (98/8/CE) per quattro sostanze attive di cui due ben note anche come agrofarmaci:

Bifentrin (direttiva 2011/10/UE), Acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile (direttiva 2011/11/UE), Fenoxicarb (direttiva 2011/12/UE) e Acido nonanoico (direttiva 2011/13/UE).

 

Bifenthrin
Il celebre piretroide di FMC, in attesa dell'esito della valutazione della documentazione integrativa presentata nel febbraio del 2010 in seguito alla revoca europea come prodotto fitosanitario, avvenuta nel novembre del 2009, si prende una rivincita entrando nell'allegato 1 della direttiva biocidi come preservante del legno, approfittando evidentemente del minore impatto ambientale di questa tipologia di utilizzo. I preservanti del legno contenenti bifentrin potranno tuttavia essere utilizzati solamente da operatori professionali che indossano mezzi di protezione individuale, anche se i notificanti potranno allargarli al pubblico non professionale dopo avere dimostrato con apposite valutazioni del rischio che l'utilizzo da parte di questa categoria di utenti, che non è solita usare particolari protezioni, non presenta rischi inaccettabili. Per le caratteristiche di ambientali della sostanza non sarà possibile trattare legno in esterno, a meno che non si dimostri che eventuali percolati non sono pericolosi per la falda e gli organismi non bersaglio.

 

Acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile. Questa molecola viene utilizzata per la fabbricazione di trappole a feromoni per la confusione sessuale (per la precisione “auto-confusione”) dei lepidotteri delle derrate alimentari immagazzinate. I maschi delle specie controllate (Tignola del tabacco/cacao - Ephestia elutella, Tignola grigia della farina Ephestia kuehniella, Tignola fasciata del grano Plodia interpunctella, Tignola della frutta secca - Cadra cautella e Tignola dei fichi secchi - Ephestia figulilella) vengono in contatto con la polvere contenente il feromone femminile che ben presto satura i recettori feromonici, rendendoli ben presto non più in grado di localizzare le femmine, interrompendo di fatto il ciclo riproduttivo.

 

Fenoxicarb. Il celebre regolatore di crescita di Syngenta, in attesa dell'approvazione europea anche come prodotto fitosanitario, è stato iscritto nell'allegato 1 della direttiva biocidi come preservante del legno. I formulati che verranno commercializzati dovranno avere modalità d'impiego tali da minimizzare la contaminazione del suolo e delle acque superficiali.

 

Acido nonanoico o pelargonico. Il prodotto, già approvato in europa come erbicida, è stato approvato in europa come repellente senza particolari criticità tossicologiche e ambientali.

Entrata in vigore

L'iscrizione in allegato 1 di tutte queste sostanze attive decorrerà dal 1° febbraio 2013 e il termine per l'autorizzazione dei formulati è fissato per il 31 gennaio 2015.

 

Provvedimenti citati

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, concernente la non iscrizione del bifentrin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 9196] (1)

DIRETTIVA 2011/10/UE DELLA COMMISSIONE dell’8 febbraio 2011 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bifentrin come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
DIRETTIVA 2011/11/UE DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2011 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile come principio attivo nell’allegato I della direttiva
DIRETTIVA 2011/12/UE DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2011 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenoxicarb come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
DIRETTIVA 2011/13/UE DELLA COMMISSIONE dell’8 febbraio 2011 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido nonanoico come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)