Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto 30 novembre 2021, ha disposto la concessione di mutui agevolati in favore delle imprese agricole e delle imprese boschive insediate nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici.
Le agevolazioni previste dall'art. 9, comma l, della Legge 12 dicembre 2019, n. 156 si applicano alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'Allegato I del Regolamento, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nelle attività connesse all'agricoltura e alle imprese boschive, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti di investimento per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda.
Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati, un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile, nonché mutui agevolati di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile al finanziamento.
Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate ad Ismea secondo le modalità indicate nelle apposite istruzioni applicative da definire.
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Agricoltura, Progettazione e sviluppo, Finanziamenti pubblici agevolati, Organizzazione aziendale ed Energie rinnovabili
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