Ma facciamo un passo indietro. Tutto ha inizio quando un agricoltore di Nocera costruisce una serra fissa in ferro-plastica sul suo terreno. Ad un controllo degli ispettori del Comune il manufatto risulta "in assenza del prescritto permesso a costruire, senza la preventiva realizzazione di un progetto da parte di un tecnico abilitato e la direzione dei lavori, senza avere fatto la preventiva denuncia di inizio lavori e senza avere depositato presso i competenti Uffici relativi elaborati progettuali". Insomma, l'agricoltore ha costruito una serra senza alcun tipo di permesso o comunicazione. Con sentenza del 2016 il Tribunale di Nocera condanna l'uomo per abuso edilizio. Da qui il ricorso.
La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 30 marzo 2017, pur riconoscendo il reato, assolve l'uomo. L'agricoltore però, non contento, ricorre alla Corte di Cassazione per chiedere l'estinzione totale del reato per intervenuta prescrizione.
La Corte di Cassazione, con sentenza 18884/2018, ha confermato il principio della non punibilità del fatto a causa della sua "particolare tenuità", come previsto dall'articolo 131 del Codice Penale. Come dire, il reato sussiste, ma è di entità così lieve e senza conseguenze ambientali e sociali che non è necessaria alcuna pena.
La Cassazione ha però rigettato l'istanza del ricorrente che aveva chiesto l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte ha sottolineato infatti che a norma di legge l'agricoltore ha di fatto commesso un illecito penale, ma che non deve essere sanzionato. Questo perché la serra, benché stabile, può essere facilmente smontata e l'impatto ambientale della stessa è quasi nullo, come anche quello visivo. Insomma, costruire un edificio in muratura non è paragonabile all'erezione di una serra in ferro.
La costruzione di serre fisse senza la richiesta delle dovute autorizzazioni in Comune è d'altronde pratica molto diffusa nelle campagne italiane. Specie se si considera che in molte aree vengono costruite in zone difficilmente raggiungibili e di fatto fuori dalla portata degli organi preposti al controllo.