I beneficiari della misura sono tutti gli imprenditori agricoli organizzati sotto forma di ditta individuale, o in forma di società di persone, di capitali o cooperative (anche a scopo consonsortile) oppure già subentrati nella conduzione dell'azienda agricola da non più di 12 mesi dalla data di ricevimento della domanda ad un parente entro il terzo grado: genitori, nonni, fratelli/sorelle, zii.
La domanda è valida anche nel caso di subentro 'mortis causa' ad un parente sempre entro il terzo grado, purchè il progetto sia inoltrato entro i sei mesi successivi al decesso.
I settori ammessi alla concessione di agevolazioni sono: la produzione agricola primaria, la trasformazione di prodotti in agricoltura e la commercializzazione di prodotti sempre in ambito agricolo.
Il 'subentrante' sotto forma di ditta individuale oppure tutti i soci nel caso di società, devono possedere i seguenti requisiti: essere giovani fra i 18 ed i 39 anni (alla data di inoltro della domanda); possedere almeno una unità operativa nei territori agevolati alla data di presentazione della domanda; possedere la qualifica di 'imprenditore agricolo a titolo professionista' (Iap) al momento di ammissione alle agevolazioni.
Nel caso non fosse avvenuto ancora il subentro al momento della presentazione della domanda, questo deve assolutamente avvenire entro tre mesi dalla data di ammissione.
Il subentro deve avvenire su un 'cedente' che possiede la Partita Iva ed il legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni o nei due anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.
Ambito territoriale
La misura è applicabile nei territori indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 185/2000: territori 'Obiettivo1' e 'Obiettivo2' dei progammi comunitari; le aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma come modificato dal Trattato di Amsterdam.
Infine, nelle aree svantaggiate di cui al decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995 (pubblicato sulla G.U. del 15.06.1995, n.138, e successive modificazioni).
Le agevolazioni previste consistono in contributi a fondo perduto combinati con un mutuo a tasso agevolato. Quest'ultimo ha una durata variabile dai 5 ai 10 anni e di 15 anni per i progetti di produzione agricola ed è rimborsabile in rate costanti semestrali posticipate. Il tasso d'interesse applicato è pari al 36% del tasso di riferimento Ue.
Il mutuo agevolato deve essere assistito dal privilegio speciale, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare e da ipoteca di primo grado da acquisire sui beni oggetto di finanziamento. Il valore cauzionale prestato deve essere pari al 120% del mutuo agevolato concesso.
L'intensità contributiva varia ed ha dei limiti a seconda delle aree in cui viene concesso. L'importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i 400 mila euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500 mila euro se l'azienda si trova in zona svantaggiata.
In conformità con l'art. 22 del reg. 1698/2005, è previsto un premio di primo insediamento a fondo perduto, per un valore di 25.000 Euro. L'erogazione avviene a completamento del programma di investimenti a condizione che nessuno dei soci abbia precedentemente ottenuto altro premio di primo insediamento.
NON SONO PREVISTE SCADENZE: i progetti sono esaminati da ISMEA in ordine cronologico di arrivo.
Per leggere il testo integrale del provvedimento, cliccare QUI.
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Agronotizie