Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) promuove l'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana, successivi ai termini fissati dal Decreto Ministeriale numero 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

 

Possono beneficiare del sostegno imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie.

 

Allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e/o dalle ordinanze del commissario governativo alla peste suina africana, di cui all'elenco allegato 1 bis al Decreto a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023.

 

Macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:

  • ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da Regolamento di Esecuzione (Ue) 2023/594 modificato successivamente dal Regolamento (Ue) 2023/1485 e indicati nell'allegato 1 bis al Decreto,
  • a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle regioni e territori elencati nell'allegato 1 bis al Decreto,
  • gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano.

Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche: verri, scrofe, scrofette, suini da ingrasso, suinetti, prosciutti, prodotti di salumeria, tagli di carne suina.

 

Le risorse sono ripartite come segue:

  • il 60% è destinato alle piccole, medie e micro imprese del settore della produzione agricola primaria,
  • il 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.

Gli aiuti alle piccole, medie e micro imprese del settore della produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (Ue) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

 

Gli aiuti alle piccole, medie e micro imprese del settore della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del Regolamento (Ue) 1407/2013. Le grandi imprese sono escluse dal regime di esenzione (Regolamento Ue 2022/2472) per la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti solo nell'ambito del regime de minimis (Regolamento Ue 1407/2013) relativo alla trasformazione e alla macellazione.

 

Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:

  • deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali,
  • mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe,
  • prolungamento vuoto sanitario,
  • costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione),
  • stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione,
  • distruzione e distoglimento della merce per mancato export,
  • stima dei danni causati dal mancato export.

Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo del 100% del danno stimato forfetariamente come da formula riportata nella tabella A bis, che è parte integrante del Decreto. Ogni impresa dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

 

Per le piccole, medie e micro imprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A bis. In tali casi, ogni azienda dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

 

Dai sostegni di cui sopra, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (Ue) numero 652/2014.

 

Gli aiuti alle piccole, medie e micro imprese del settore della produzione primaria, di cui al Decreto, sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti de minimis unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione in base al Regolamento (Ue) 2022/2472.
Gli aiuti concessi per le piccole, medie e micro imprese del settore della produzione primaria non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'articolo, 8 comma 8 del Regolamento (Ue) 2022/2472.

 

L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o dell'Unione Europea oppure nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100% dei costi ammissibili.

 

Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui all'articolo 1 comma 5 del Regolamento (Ue) 2022/2472, a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dalla peste suina africana per la quale sono concessi gli indennizzi.

 

Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

 

Non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

 

Per le imprese di macellazione e trasformazione i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti de minimis nel rispetto delle soglie del Regolamento (Ue) 1407/2013.

 

I beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano in via informatica apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso.

 

Per maggiori informazioni visita il sito del Ministero.



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