Già in passato l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (Icqrf) ha dato letture molto soggettive di termini apparentemente chiari. Due esempi su tutti: a loro avviso il contrario di intrinseco è esteriore oppure non c'è differenza tra gli avverbi essenzialmente ed esclusivamente.
Veniamo, però all'ultima interpretazione. Fino al 2006 le norme sui fertilizzanti erano disciplinate dalla Legge 748/1984 che, relativamente alle diciture in etichetta, imponeva che fossero indicati nomi e indirizzi sia dello stabilimento di produzione (confezionamento, deposito) sia del responsabile dell'immissione in commercio. La cosa provocò non pochi malumori al punto che, lo stesso Ministero, consentì di sostituire i dati del produttore con il solo numero d'iscrizione alla Camera di commercio.
Nel 2003 vide la luce il Primo Regolamento Europeo sui Concimi Minerali (Reg. CE 2003/2003) che introdusse la definizione di fabbricante come: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del concime sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un concime. Quando, poi, nel 2006 il legislatore italiano decise di abrogare la legge 748/84, pubblicando il decreto legislativo 217, fece propria la definizione di fabbricante e ne impose l'indicazione in etichetta (con nome e indirizzo) purché avesse sede nell'Unione Europea. Stessa cosa quando il Dlgs 217/2006 fu riscritto nel vigente 75/2010.
Nei giorni scorsi, dopo 15 anni, l'Icqrf ha interpretato la locuzione avverbiale "in particolare" trasformandola nella congiunzione "dunque". Di conseguenza, una lista di ruoli (produttore, importatore, confezionatore che lavora per conto proprio, persona che modifica le caratteristiche) che avrebbe dovuto essere puramente indicativa ha assunto valore conclusivo: il fabbricante deve fare una di queste cose, altrimenti sarà considerato distributore. Ammettiamo, per un momento, che sia davvero così e allora cerchiamo di capire cosa significa "modificare le caratteristiche" visto che non si specifica che si debba trattare di requisiti chimici e che anche le diciture in etichetta possono, a questo punto, essere una caratteristica (esteriore).
Per fortuna ci aiutano alcuni regolamenti comunitari sia relativi ad altre norme sia quando trattano il commercio in genere come, ad esempio, il Reg. (Ue) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti che, all'art. 3, stabilisce che fabbricante è qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio. Ecco che, senza ombra di dubbio, si chiarisce che anche la semplice scelta di apporre il proprio nome in etichetta è sufficiente per assumersi la responsabilità dell'immissione in commercio di un prodotto. Sarebbe poi troppo facile dire che anche il Reg. (UE) 2019/1009 relativo ai fertilizzanti che, a luglio 2022, abrogherà il Reg. (CE) 2003/2003, guarda caso, definisce il fabbricante allo stesso identico modo.
Cosa ha comportato, però, l'ennesima distorsione della lingua italiana da parte dell'Icqrf? Qualificarsi in etichetta come fabbricante, senza essere colui che modifica per ultimo il prodotto o la confezione che lo contiene, costituisce violazione dell'art. 4 del Dlgs 75/2010 con relativa sanzione da 2.500 a 6mila euro e conseguente sequestro di tutta la merce in quanto riportante false indicazioni sulle generalità del fabbricante. Questo è quello che sta accadendo sia ad un fabbricante regolarmente registrato presso il Sian sia a colui che ha accettato di produrre i fertilizzanti e li ha etichettati a nome di chi gli aveva commissionato la produzione medesima. Si tratta di imprese che hanno seguito la legge alla lettera e con una delle due che, come centinaia se non migliaia di altre imprese italiane anch'esse iscritte al registro dei fabbricanti, ha scelto di essere responsabile dell'immissione in commercio di fertilizzanti semplicemente apponendo il proprio nome in etichetta.
La storia ha del paradossale, non solo perché sono occorsi 15 anni all'Icqrf per scoprire come funziona il mercato dei fertilizzanti in Europa ma anche perché la stessa modulistica (un tempo cartacea oggi con procedure online) prevista dal Dlgs 75/2010 richiede che un fabbricante, all'atto della sua registrazione al Sian, indichi i siti di produzione, stoccaggio o confezionamento dove, ad esempio, fa modificare le caratteristiche del fertilizzante (anche solo facendo apporre il proprio nome in etichetta). Su questo sistema si fonda l'intero tessuto delle piccole e media imprese che, a migliaia, vendono i loro fertilizzanti: credevano forse al Ministero che gli oltre 2500 fabbricanti italiani fossero tutti produttori?
Vedremo, adesso, come andrà il primo round ma se l'autorità si dovesse ostinare ad interpretare la definizione di fabbricante come sopra descritto, sarà il caso di chiedere al più presto l'intervento del legislatore comunitario prima dell'entrata in vigore del Nuovo Regolamento sui Fertilizzanti.
20 dicembre 2021 Fertilizzazione