La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva l'11 maggio scorso la proposta di Legge "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta".

Il testo, già approvato dalla Camera in prima lettura e modificato dal Senato, dopo la definitiva approvazione è stato inviato al capo dello Stato per la promulgazione e sarà presto Legge dello Stato.

 

Le dichiarazioni del deputato Gallinella

"La promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e a chilometro zero diviene norma. Oggi raggiungiamo un ottimo risultato per valorizzare gli alimenti consumati localmente, dando maggiore trasparenza ai consumatori che prestano molta attenzione a questi prodotti per ciò che rappresentano in termini di valori e tradizioni". Lo ha dichiarato il deputato Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera e primo firmatario della proposta di Legge sul chilometro zero e la filiera corta il giorno stesso dell'approvazione in via definitiva.


"Potremo così favorire il consumo di alimenti a 'chilometro zero' - ha aggiunto -, ossia prodotti nel raggio massimo di 70 chilometri, e a ‘filiera corta', cioè caratterizzati per un solo intermediario massimo lungo la filiera. Diversi gli strumenti messi in campo: dalle aree dedicate in mercati e supermercati, alla premialità per la ristorazione collettiva sino alla creazione di due loghi distintivi".


"I consumatori potranno contare su una maggiore trasparenza e tracciabilità quando acquistano prodotti agroalimentari con queste caratteristiche nonché su controlli e sanzioni che puniranno eventuali illeciti. A giovarne sarà anche la ristorazione e gli altri canali turistico ricettivi che faranno leva sul marketing territoriale e sulla promozione attraverso i prodotti agricoli e alimentari" ha infine concluso il presidente Gallinella.

 

Nuove norme valide anche per gli enti locali

Più nel dettaglio ecco cosa dispone il testo. Intanto è interessante vedere che le nuove disposizioni concernenti le definizioni di "prodotto a chilometro zero" e "filiera corta" comporta l'abrogazione di due simili definizioni già esistenti - "prodotti a chilometro utile" e "prodotti provenienti da filiera corta" contenute nella Legge 6 ottobre 2017, numero 158 "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni". Le nuove definizioni saranno così ora utilizzate dai comuni - ai sensi della Legge 158/2017 - proprio nella predisposizione dei bandi di gara per mense e refettori ai fini delle indicazioni da dare alle ditte fornitrici il servizio sui quantitativi minimi di prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometro zero" e da "filiera corta" da individuare nell'offerta.


Le nuove definizioni

Il prodotto a chilometro zero - definito dall'articolo 2 - è composto da o è una materia prima agricola primaria utilizzata prodotta ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione. Stesso criterio si applica anche ai prodotti della pesca tenendo presente come origine il luogo di sbarco.


Il prodotto agricolo e alimentare nazionale da filiera corta - descritto sempre dall'articolo 2 - è definito come il prodotto la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra produttore, singolo o associato, e il consumatore finale. Pertanto Op e cooperative non sono considerati come intermediari.


Il successivo articolo 3 del testo di Legge dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti a chilometro zero e filiera corta e "i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva". Tale articolo richiama espressamente il ruolo dei comuni, la gestione delle mense scolastiche e dei refettori.


Mercati agricoli per il chilometro zero

L'articolo 4 dispone che nelle ordinarie aree mercatali rivolte al consumo, i comuni "riservano agli imprenditori agricoli" "singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari" da filiera corta e a chilometro zero, "almeno il 30% del totale dell'area destinata al mercato"


Ma c'è un'altra possibilità contemplata dall'articolo 4: i prodotti da "filiera corta" e a "chilometro 0" potranno vendersi negli spazi già assegnati dai comuni a norma dell'articolo 22 della Legge 28 luglio 2016, numero 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", ai "mercati agricoli di prodotti a basso impatto ambientale".

 

In particolare "i comuni possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato".


La norma fa comunque sempre salva la possibilità per gli imprenditori agricoli che intendono commercializzare prodotti a chilometro zero e da filiera corta di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, numero 228 provvedimento meglio noto come "Legge di Orientamento in Agricoltura", mercati di vendita diretta questi ultimi non riconducibili a quelli definiti dall'articolo 22 della Legge 154/2016.

 

Ultimo comma dell'articolo 4: "Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta". In questo caso, enti territoriali e locali assumono sul piano normativo e regolatorio un potere di promozione notevole.


I loghi

Con un Decreto Ministeriale del ministro delle Politiche Agricole, che dovrà essere emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge, andranno individuati, secondo l'articolo 5 i loghi distintivi dei prodotti a chilometro zero e da filiera corta: "Il medesimo Decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale dei prodotti agricoli e alimentari" da filiera corta e a chilometro zero "nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore".


Infine il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione, ma anche negli negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta.

 

Le sanzioni

È infine prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro per chiunque abusi delle definizioni di prodotto da "filiera corta" o a "chilometro zero" ovvero utilizzi in maniera impropria o abusiva i relativi loghi.