Rivediamo brevemente i contenuti della norma, già oggetto di un articolo nel mese di giugno: lo scopo è quello di garantire maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, nonché di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa attraverso la corresponsione di valori con modalità di pagamento tracciabili.
Sono interessate le seguenti tipologie di rapporto di lavoro:
- Ogni tipo di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.
- Ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Ogni rapporto di lavoro originato dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della L. 142/2001.
Con le note 5828, 6201 e 7396, l'Ispettorato ha fornito alcune indicazioni operative.
Ha innanzitutto evidenziato che il divieto in pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa.
Non riguarda, invece, la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle riguardanti spese che i lavoratori sostengono nell'interesse del datore di lavoro e nell'esecuzione della prestazione (anticipo o rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio) che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.
Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, essendo di natura mista (risarcitoria e retributiva quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), si ritiene che debbano rientrare nelle disposizioni che ne obbligano la corresponsione attraverso strumenti tracciabili.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l'Ispettorato ritiene che lo strumento del vaglia postale, se rispetta le condizioni prescritte (tra le quali indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità) sia consentito.