Occhio alle strutture
Secondo il Report dei controlli effettuati nel 2017 in tutta Italia, le irregolarità più frequenti riguardano l’idoneità delle strutture adibite allo stoccaggio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. La normativa che regolamenta le caratteristiche delle strutture adibite allo stoccaggio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti è frammentata. Le sanzioni specifiche, previste dalla quasi sessantenne legge 283 del 1962, non sono state adeguate e, oltre alla sospensione dell’attività, deterrente molto efficace, prevedono multe di 258 euro. Decisamente più convincenti le sanzioni per il mancato adempimento delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro (DL 9 aprile 2008, n. 81), previste per le aziende con dipendenti: si può arrivare sino all’arresto e a multe di 40.000 euro.La registrazione non è un optional
Al secondo posto nella poco invidiabile hit parade delle irregolarità riscontrate nel 2017, c’è la vendita di prodotti fitosanitari privi della necessaria autorizzazione. Qui la regolamentazione (D.lgs. 69/14) è aggiornata e picchia duro: si va da 15.000 a 150.000 euro (ridotti a 1.000-20.000 in caso di “fatti di particolare tenuità”) per la vendita di un prodotto non autorizzato (è il tipico caso della matrina o del “corroborante che stimola le difese naturali delle piante contro le erbe infestanti” o dell’”ammendante in presenza di insetti” solo per citare alcuni esempi di genio italico e non solo) ai 20.000-35.000 euro per il mancato rispetto del periodo di smaltimento scorte per i prodotti revocati (infrazione sempre più frequente e che non prevede casistiche di “particolare tenuità” che prevedano sconti).E nemmeno la compilazione dei registri!
Sul gradino più basso del podio dell’indagine 2017 troviamo le irregolarità nella compilazione dei registri di carico e scarico, dietro cui spesso si celano anche reati di natura fiscale non di competenza del ministero della Salute che ovviamente non ne ha fatto menzione nel suo riassunto pubblicato nel giugno scorso. Anche in questo caso le norme non sono armonizzate tra loro: la vetusta legge 283/62 sanziona le irregolarità nel registro di carico e scarico con 258 euro di sanzione, mentre il D.lgs. 69/14 punisce il mancato rispetto dell’articolo 67 del regolamento 1107/2009 (obbligo di conservare per almeno 5 anni registri sui prodotti fitosanitari commercializzati) con sanzioni da 3.000 a 10.000 euro (senza attenuanti) e in caso di reiterazione del reato può sospendere sino a 6 mesi il permesso di vendita che in casi particolarmente gravi può anche essere revocato.Per tutti gli altri comportamenti che possono essere soggetti a sanzioni, vi invitiamo a leggere gli approfondimenti citati in fondo all’articolo.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.
- Legge 30 aprile 1962, n. 283 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (riguardano i presidi sanitari gli artt. 5 e 6).
- Controllo ufficiale dell’immissione in commercio e dell’utilizzazione dei prodotti fitosanitari - risultati in Italia 2017
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Agronotizie