Nel 1996, il Consiglio dell’Unione europea ha istituito un regime di aiuti a favore delle organizzazioni di produttori i quali destinano di ortofrutticoli, in particolare i pomodori, alla trasformazione. Lo Stato membro interessato deve verificare la fondatezza degli aiuti concessi dagli organismi pagatori da esso riconosciuti.

La Commissione ha effettuato verifiche e controlli in Italia sulle campagne 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, nel settore dei pomodori trasformati e ha rilevato irregolarità (assenza di verifica effettiva delle rese produttive dei pomodori conferiti ai trasformatori e dichiarati ai fini della concessione degli aiuti, imposta dal regolamento n. 1535/2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli).

Nel 2012, la Commissione ha quindi escluso dal finanziamento alcune spese effettuate dall'Italia nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaog), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

Si trattava di spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dall'Italia, per un totale di 111 543 214,56 euro (per diversi prodotti: vino, agrumi, olio d’oliva e pomodori destinati alla trasformazione). Il finanziamento per la trasformazione dei pomodori era pari a 8 746 634,09 euro.

L'Italia ha chiesto quindi al Tribunale Ue l'annullamento parziale della decisione di esecuzione 2012/336/UE della Commissione.

Con la sua sentenza, il Tribunale respinge tutti gli argomenti fatti valere dall'Italia ed il ricorso nel suo insieme.

Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.

Il testo integrale della sentenza è disponibile sul sito della Corte.