Modifiche al certificato generale per le esportazioni di latte e prodotti di latte verso Paesi Terzi, di recente introduzione, insieme all'attestazione delle garanzie di Sanità animale per la materia prima utilizzata. Nei primi due mesi di utilizzo della documentazione è emersa la necessità di introdurvi alcune modifiche e anche di fornire chiarimenti sulle dichiarazioni ai fini della firma del certificato da parte del veterinario ufficiale.

L'ufficio III del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti ha diffuso una circolare ai Servizi Veterinari regionali che riporta in allegato la nuova attestazione di sanità animale e un modello generale, a cui è stata fatta una piccola correzione nella versione inglese dovuta ad incompleta traduzione.

L'attestazione dì sanità animale può rappresentare un supporto per la firma del nuovo modello generale di certificato, ma anche di altri certificati per l'esportazione di latte e prodotti a base di latte verso Paesi Terzi. Non è tuttavia necessaria - precisa il ministero - se il certificato finale che scorterà i prodotti non richiede le garanzie sanitarie contenute nell'attestazione.

Riguardo alla voce dell'attestazione che recita: "Provengono da una zona non soggetta a misure di protezione o sorveglianza a causa di malattie della specie interessata appartenenti alla ex-lista A dell'Oie" che ha generato alcune difficoltà di sottoscrizione, il ministero fa presente che:

- questa voce deve essere soddisfatta solo se il certificato che scorterà il latte o i prodotti di latte la prevede specificatamente; al momento ciò si verifica solo per il certificato relativo all'Argentina;

- per malattie della specie interessata appartenenti alla ex-lista A dell'Oie, devono intendersi, ovviamente, solo quelle che si possono trasmettere con il latte;

- il termine di 'zona', può essere interpretato come zona di restrizione: protezione e sorveglianza.

Alcuni Servizi Veterinari hanno evidenziato inoltre la necessità di introdurre una dichiarazione inerente i trattamenti ormonali. Tra i modelli di certificato latte e prodotti a base di latte negoziati dal Ministero della Salute quello per l'Argentina riporta una dichiarazione di questo tipo. Si è pertanto provveduto ad aggiungere tale voce alla precedente attestazione nella lista dei requisiti specifici per alcuni Paesi con la scritta 'Argentina' sul lato destro dei foglio.

I trattamenti con prostaglandìne impiegate per la sincronizzazione dei calori o per altre pratiche di lotta all'infertilità o con ossitocina per facilitare la mungitura in particolari soggetti "non sono da considerarsi come trattamenti ormonali ai sensi della dichiarazione da rendersi ai fini dell'esportazione sempre che siano stati rispettati i tempi di sospensione previsti dalla farmacopea".