Il ministero della Salute ha emanato le nuove linee guida per istituire un sistema di tracciabilità del farmaco veterinario.
Il documento, emanato lo scorso 1° febbraio, entrerà in vigore il 1° ottobre 2010 per i medicinali veterinari destinati alla produzione di alimenti per l’uomo e dopo 18 mesi per i medicinali destinati ad animali non produttori di alimenti per consumo umano.
Con il nuovo sistema, il produttore del farmaco, i distributori, i grossisti, i farmacisti, i depositari, i veterinari liberi professionisti e gli allevatori, saranno tenuti a collaborare per garantire la tracciabilità dei farmaci.
Per quanto riguarda gli allevatori di suini, le linee guida non introducono delle novità sostanziali, rispetto a quanto già prescritto dall’art. 15 del D.Lgs. 158/2006.
Ai fini della tracciabilità del farmaco, esse confermano che i proprietari ed i responsabili degli animali destinati alla produzione di alimenti debbano tenere un registro dei trattamenti su cui il veterinario dovrà annotare: data e numero della prescrizione (in caso di impiego di medicinali veterinari della scorta, è necessario individuare gli animali trattati); denominazione del prodotto; gestione delle rimanenze.
Sul medesimo registro dei trattamenti il proprietario o il responsabile degli animali dovrà annotare entro 24 ore: data di inizio trattamento; data di fine trattamento.
Tuttavia, nel caso in cui siano già indicati nella ricetta, nel registro dei trattamenti non sarà necessario indicare: il quantitativo di medicinale veterinario acquistato; il nome del fornitore; l’identificazione dell’animale; la data di inizio trattamento; la data di fine trattamento.
Il registro dei trattamenti, la documentazione di acquisto e le ricette medico veterinarie devono essere conservati per almeno 5 anni dall’ultima registrazione.
E’ consentito unificare il registro delle scorte con quello dei trattamenti (anche su supporto informatico), ma, se del caso, bisogna mantenere il registro specifico per le sostanze androgene, estrogene gestagene e beta-agoniste di cui all’art. 4 del D. Lgs. 158/2006.
Tra le novità più rilevanti per gli allevatori vi sarà anche la modifica del modello di ricetta attualmente in uso che però sarà oggetto di un separato provvedimento di prossima emanazione. Queste linee guida non abrogano (né potrebbero farlo) le analoghe disposizioni di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo 158/2006 sulle registrazioni da effettuare a cura dei veterinari che, ad esempio, impongono al veterinario di annotare sul registro dei trattamenti anche i tempi di sospensione del farmaco prescritto.
Per altri aspetti, le linee guida introducono obblighi non previsti dal Decreto Legislativo 15/2006, ma si tratta di questioni che non riguardano direttamente i suinicoltori: è il caso del trattamento degli equidi non destinati al consumo umano, tenuti in aziende ove si allevino anche animali produttori di alimenti per l’uomo, inclusi i suini.
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