Sul prelievo di ovaie bovine al macello, per la produzione di embrioni destinati agli scambi comunitari e alle esportazioni, la Fvo (Food and veterinary office) aveva già fornito alcuni chiarimenti a seguito della sua missione ispettiva del 2005.
Per il Food Veterinary Office era impossibile individuare l'allevamento di origine di alcuni animali macellati e la mancanza di certificazione sanitaria attestante le adeguate garanzie prescritte per gli animali donatori di ovaie al macello (dal punto 1 c) dell'Allegato B della Direttiva 89/556/CEE). Sulla materia è intervenuta, il 15 settembre, la Direzione Generale di Sanità Animale e del Farmaco Veterinario per precisare che anche il Terrestrial Animal Health Code 2007 dell'Oie specifica 'che l'autorità veterinaria dovrebbe conoscere la mandria di origine degli animali donatori'.
La nota ministeriale precisa inoltre che, al fine del rilascio dell'attestazione di provenienza, il Veterinario Ufficiale verifica che l'animale donatore provenga da una azienda Ufficialmente indenne o Indenne per le sopraccitate malattie o da un allevamento da ingrasso (tenuto conto che quest'ultimo può ricevere capi esclusivamente da aziende Ufficialmente Indenni o Indenni).
Qualora l'azienda di provenienza sia situata in un territorio Ufficialmente Indenne (Decisione 2003/467/CE e successive modifiche) tale verifica non è necessaria. Poiché l'attestazione sanitaria riguardante la provenienza non è prevista dal Modello IV, il Veterinario Ufficiale potrà verificare tale informazione consultando la Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica. La Direzione conclude ribadendo l'obbligo di registrazione per ogni Gruppo raccolta embrioni e Gruppo produzione embrioni, in modo da consentire la tracciabilità degli embrioni prodotti.