Riteniamo utile ritornare sull'argomento ora che il Reg. (UE) 2016/1179 si applica a tutti gli effetti. In quell'articolo avevamo ipotizzato che al primo marzo un distributore (commerciante/consorzio) avrebbe potuto avere in magazzino confezioni di concimi la cui classificazione di pericolo non era più conforme.
Prima di ipotizzare quelle che potrebbero essere le azioni correttive, è opportuno ripercorrere le norme che disciplinano questa materia. L'articolo 2 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP), prevede la definizione del "fornitore" che è il fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza o una miscela.
Si capisce, allora, che anche i distributori che non prendono parte attiva alla produzione/importazione e che non sono i primi responsabili dell'immissione sul mercato del prodotto, hanno comunque delle responsabilità in quanto "fornitori" lungo la filiera. Non a caso molte delle sanzioni previste dal Dlgs 186/2011 (norma nazionale per le violazioni alle disposizioni del CLP) si applicano proprio al "fornitore" così da poter colpire tutti i soggetti della catena distributiva.
Resta da chiarire il concetto relativo all'autorizzazione ad effettuare attività di ri-etichettatura. Relativamente ai prodotti fitosanitari tanto il DPR 290/01 quanto numerose successive comunicazioni del ministero della Salute, specificano che l'attività di ri-etichettatura è di fatto assimilabile a quella di produzione e che le pratiche autorizzative sono identiche. In particolare (febbraio 2017) il ministero della Salute ha chiaramente escluso le imprese commerciali (rivendite, vivai, consorzi agrari, ecc.) dalla possibilità di richiedere autorizzazione alla ri-etichettatura.
In ambito "fertilizzanti", non esiste nessuna disposizione restrittiva all'attività di ri-etichettatura, di conseguenza crediamo sia adeguato riferirci esclusivamente alle norme generali del Reg. CLP. In particolare riteniamo sia applicabile l'art. 4 comma 4 dove si stabilisce che l'etichettatura di sostanze/miscele pericolose spetta al "fornitore", di contro, al comma 1, viene data la responsabilità di classificare sostanze e miscele a fabbricanti, importatori e/o utilizzatori a valle. Considerando quindi che anche i distributori sono fornitori, sarà compito del commerciante/consorzio assicurarsi che il prodotto pericoloso sia etichettato conformemente al CLP. Ad ulteriore conferma di tale interpretazione, c'è l'art. 3, punto 4 del Dlgs sanzioni che punisce specificamente il "fornitore" per errata etichettatura mentre, in altri punti del Dlgs, si sanziona solo il fabbricante.
Ciò detto, ovviamente non possono essere intraprese azioni unilaterali anche perché, come già illustrato, la responsabilità della classificazione di un prodotto pericoloso è in capo al fabbricante che la comunica al distributore tramite la Scheda di dati di Sicurezza. Riferendoci, nello specifico, all'applicazione del Reg. (UE) 2016/1179 che, tra l'altro, ha introdotto nuovi criteri di classificazione armonizzata per alcune sostanze a base di rame, è assolutamente dovere del fabbricante, adeguare innanzitutto la SDS. Ricordiamo che, per legge, la nuova SDS deve essere inviata a tutti i clienti che hanno acquistato il prodotto negli ultimi 12 mesi. A quel punto, il distributore avrà in mano un documento che non è più coerente con l'etichetta di pericolo del prodotto che ha in magazzino.
Ricordiamo, per inciso, che non esiste alcun obbligo a ritirare la giacenza da parte del fabbricante né gli può essere addebitato l'onere della ri-etichettatura; sarebbe invece opportuno che ci fosse una comunicazione del fabbricante al distributore in cui riassumere gli accordi relativi alla ri-etichettatura.
Come prima cosa, il distributore deve identificare il prodotto non etichettato a norma, raggrupparlo in una zona del magazzino (casomai circondandolo con del nastro plastificato bianco/rosso) e apporre un cartello ben in vista in cui si spiega che la merce non è in vendita in quanto necessita di ri-etichettatura. Allo stesso tempo è bene accordarsi col fornitore/fabbricante per concordare:
- la nuova etichettatura di pericolo,
- le modalità pratiche di apposizione etichette,
- eventuali forme di collaborazione tra le aziende volte a consolidare le relazioni commerciali tra le stesse.
Ovviamente gli scenari cambiano in funzione del numero di prodotti da ri-etichettare, della loro quantità, delle dimensioni dell'imballaggio, della tipologia di clientela del distributore e di tanti altri fattori. Possiamo trovarci difronte al caso di poche bottiglie da litro su cui è relativamente semplice attaccare etichette con la nuova classificazione che coprono la vecchia, così come a grosse quantità di merce in sacchi da 25 kg su bancali fasciati per i quali l'operazione di ri-etichettatura è quasi impossibile.
In quest'ultimo caso si potrebbe pensare ad un foglio A4 con la nuova etichetta, allegato alla nuova SDS, da dare all'utilizzatore professionale contestualmente alla consegna degli imballi da lui acquistati.
Si tratta, ovviamente, solo di esempi che certo non possono coprire la numerosa casistica correlata a tale problema. Di sicuro resta il fatto che, in caso di sopralluogo da parte della Ausl, il distributore non deve farsi trovare impreparato ed alcuni dei suggerimenti sono stati pensati proprio per evitare sanzioni.
Ricordiamo, infine, che nell'eventualità in cui l'autorità facesse un sopralluogo e rinvenisse documenti di consegna posteriori alla data di applicazione del regolamento, ci sarebbe sanzione anche per il fabbricante. Gli scenari sopra descritti non si riferiscono solo a quest'ultima importante modifica di classificazione ma sono applicabili come regola generale quando non c'è coerenza tra la classificazione presente in SDS e l'etichetta di pericolo che accompagna il prodotto.