Come visto nei precedenti articoli dedicati al Regolamento sui Prodotti Biocidi (Bpr), le informazioni fornite sui prodotti biocidi (esempio disinfettanti, insetticidi e acaricidi) e le qualità vantate dagli stessi (esempio "prodotto insetticida che elimina tutti gli insetti") comportano l'assoggettamento del prodotto stesso al regime autorizzativo di cui al Regolamento Bpr (o di cui alla disciplina sui Pmc, Presidi Medico Chirurgici, per l'Italia, ancora per qualche tempo).
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Quando un prodotto è autorizzato come biocida, il Regolamento Bpr stesso descrive dettagliatamente quali informazioni devono essere fornite e in che modo.
Per l'utilizzatore di tali prodotti, come l'imprenditore agricolo, è fondamentale conoscere tali regole, perché un uso non conforme di un prodotto biocida (o di un Pmc) è assoggettato a pesanti sanzioni ai sensi del D.Lgs. 179/2021.
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È opportuno quindi ricordare che, ai sensi degli articoli 69 e seguenti del Regolamento Bpr, e norme ivi richiamate, i prodotti biocidi devono avere adeguata classificazione, etichettatura e imballaggio, con relative frasi di rischio e consigli di prudenza. I prodotti devono essere etichettati e imballati in modo tale da non essere confusi con alimenti, bevande o mangimi; deve altresì essere scoraggiato il consumo al pubblico e devono essere resi non attraenti per bambini.
Le etichette di tali prodotti non devono essere ingannevoli riguardo ai rischi connessi all'uso dei prodotti e alla loro efficacia, non potendo riportare diciture tipo "biocida a basso rischio", "non tossico", "innocuo", "naturale", eccetera, e devono riportare obbligatoriamente alcune informazioni quali l'identità e la concentrazione di ciascun principio attivo ivi contenuto, i riferimenti dell'autorizzazione, il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione, eccetera.
Per quanto di interesse per gli utilizzatori, si noti che l'etichetta riporta anche gli usi per cui il prodotto è autorizzato, le modalità d'uso, la frequenza di applicazione, la dose per ogni tipo di uso previsto secondo i termini di autorizzazione; ove vi sia allegato un apposito foglio di istruzioni, dovrà essere consultato prima di procedere all'utilizzo. L'etichetta deve riportare anche, se applicabile, le categorie di utilizzatori cui è limitato l'uso del biocida e il tempo d'azione necessario al prodotto, compreso l'intervallo da rispettare tra le applicazioni, oltre che gli specifici pericoli per l'ambiente.
Anche nel caso dei Presidi Medico Chirurgici le autorizzazioni riportano le informazioni che devono essere indicate in etichetta e in altra documentazione informativa, che devono essere lette e seguite in caso di utilizzo.
Se il prodotto acquistato non è conforme a quanto sopra, sarebbe opportuno segnalarlo a chi lo ha venduto ed eventualmente valutare di non utilizzarlo.
Si tornerà a parlare nei prossimi articoli dei documenti che devono accompagnare la vendita di un prodotto biocida, ma è importante intanto ricordare quanto sopra per evitare di incorrere in sanzioni.
Quali sanzioni si rischiano?
Il D.Lgs. 179/2021 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento Bpr prevede che un utilizzatore professionale o industriale che impiega un prodotto biocida autorizzato in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate dall'autorizzazione sia punito con la sanzione penale dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da mille a 10mila euro.
Oltre a ciò, la stessa norma punisce chiunque faccia un utilizzo professionale o industriale di un Pmc non conforme all'autorizzazione con medesima pena.
Come prepararsi al meglio
Conoscere e usare al meglio i prodotti biocidi utilizzati per la propria attività è di fondamentale importanza. È buona norma consultare i siti dell'Echa e del Ministero della Salute che contengono sempre importanti informazioni e novità.
È bene rivolgersi anche a dei consulenti di fiducia per verificare di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti e in caso di visite o ispezioni valutare la possibilità di coinvolgere legali esperti per affrontare al meglio eventuali contestazioni.
A cura di Giovanna Landi dello Studio legale Landilex
"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.
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Fonte: Studio legale Landilex