La speranza è l’ultima a morire, ma la pubblicazione di quattro regolamenti di revoca di altrettante sostanze attive in soli tre giorni farebbe avvilire anche i più ottimisti. Vediamo di cosa si tratta.
 

Clorpirifos e Clorpirifos metile

Divisivi quasi più del glifosate, questi due principi attivi sono stati “non rinnovati” a poco più di un mese dalla votazione dove l’apporto del Regno Unito è risultato decisivo per la revoca del clorpirifos-metile, mentre sull’etile c’è stata ampia convergenza: solo due paesi si sono astenuti.
La velocità con cui questi prodotti scompariranno dal mercato è proporzionale all’accelerazione che la commissione ha dato all’intera vicenda: i formulati contenenti queste due sostanze attive dovranno essere revocati dalle autorità nazionali entro il 16 febbraio 2020 e lo smaltimento delle scorte terminerà entro il 16 aprile 2020. E la cimice asiatica? Forse ci sarà il tempo per concedere qualche autorizzazione per emergenza fitosanitaria, anche se il prossimo regolamento residui che verrà pubblicato nei prossimi mesi e che dovrebbe abbassare gli Mrl (limiti massimi di residui sulle derrate alimentari) di queste sostanze e l’atteggiamento della Commissione Ue, sempre più ostile nei confronti degli articoli 53, non giocano a favore degli agricoltori. Basterà la vespa samurai?
 

Thiacloprid

Anche il celebre insetticida Thiacloprid non è riuscito a superare il rinnovo dell’approvazione Ue: le criticità evidenziate dall’Efsa riguardano la potenziale contaminazione delle acque potabili da parte di tre metaboliti di cui non si può escludere la cancerogenicità, la mancanza di informazioni sul rischio per organismi acquatici, api e piante non bersaglio e la classificazione come tossico per la riproduzione di categoria 1B che fa scattare il bando a meno che l’uso del prodotto non comporti un’esposizione trascurabile della popolazione, eventualità spesso tutt’altro che facile da dimostrare. Le tempistiche di uscita di questa sostanza dal mercato sono tuttavia più rilassate rispetto ai due fosforganici di prima: gli Stati membri dovranno revocare i formulati entro il prossimo 3 agosto e lo smaltimento scorte terminerà entro il 3 febbraio 2021.
 

Tannini derivati dai sarmenti di Vitis vinifera

Anche sul fronte delle cosiddette sostanze “green” (ammesso che le sostanze di base possano essere definite tali: bastasse la moda del momento per poterlo fare!) si segna una battuta d’arresto: la suggestione di combattere la peronospora della vite con questo derivato della vite stessa rimarrà, almeno per adesso, tale. E' stata infatti respinta la domanda di approvazione come sostanza di base dei tannini derivati dai sarmenti di vite, anche se il dossier è stato preparato con la collaborazione dell’istituto francese Itab (Institut technique de l’agriculture biologique), che può vantare numerosi successi in questo settore.
Ricordiamo che le sostanze di base sono state inserite nel regolamento UE 1107/2009 sui prodotti fitosanitari principalmente per regolarizzare quelle situazioni in cui agricoltori che ad esempio utilizzavano lo zucchero in associazione ai Bacillus thuringiensis per migliorarne l’efficacia potevano incorrere in sanzioni salatissime per aver utilizzato prodotti non autorizzati. La tipica sostanza di base è infatti un prodotto già autorizzato per l’uso alimentare il cui utilizzo è di una qualche utilità in fitoiatria e in cui l’analisi di documentazione prevalentemente bibliografica è in grado di rassicurare le autorità che anche un impiego diverso da quello solito non costituisce un rischio inaccettabile per l’uomo e l’ambiente. Ovviamente la prospettiva di commercializzare una sostanza in fitoiatria con pochi spiccioli (non si paga nemmeno la tariffa per la sua valutazione, solo la “consulenza” di istituti specializzati come l’Itab) ha cominciato a suscitare numerosi appetiti e ormai chiunque ha un sottoprodotto da cui cercare di trarre valore sta prendendo in considerazione anche questo percorso.
Tornando al tannino, la bocciatura è dovuta a carenza nella documentazione presentata, che non solo non ha permesso di dimostrare che questo tipo di tannino è di utilizzo alimentare (alcuni tannini si usano in enologia, ma questo non sembra averne i requisiti), ma che il suo rischio per l’uomo e l’ambiente sia accettabile è ancora tutto da dimostrare.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/17 della commissione del 10 gennaio 2020 Concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
  • Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/18 della commissione del 10 gennaio 2020 Concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
  • Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/23 della commissione del 13 gennaio 2020 Concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva thiacloprid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/29 della commissione del 14 gennaio 2020 relativo alla non approvazione dei tannini dei sarmenti di Vitis vinifera come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)