Sin dall’entrata in vigore del regolamento 1107/2009 sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari la quasi totalità dei provvedimenti di revoca comminati dalle autorità italiane è stata emanata in attuazione di un provvedimento comunitario, solitamente un mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva per criticità tossicologiche e/o ambientali, vere o presunte.
Quando diciamo "vere" intendiamo che il risultato degli studi ha evidenziato rischi inaccettabili per gli attuali criteri autorizzativi mentre sono "presunte" quando le informazioni fornite sono insufficienti per escludere rischi inaccettabili e quindi applicando il principio di precauzione il prodotto viene proibito perché il notificante è stato impossibilitato o non ha ritenuto economicamente giustificabile soddisfare il valutatore producendo gli studi richiesti.

Le altre revoche sono state rilasciate principalmente in seguito a rinuncia volontaria del titolare o per mancato adempimento alle normative, sempre comunitarie, in cui ad esempio il titolare, quando chiamato a dimostrare di avere accesso agli studi che hanno permesso l’approvazione europea di una sostanza attiva o all’autorizzazione nazionale di un formulato, non è stato in grado di ottemperare alla richiesta.
Rarissime le revoche per bocciatura del dossier del formulato: i produttori preferiscono rinunciare volontariamente se sanno di non avere le carte in regola.

Dopo la revoca viene concesso un periodo per smaltire le scorte sia a livello di rivenditore che di utilizzatore. Il regolamento 1107/2009 prevede un massimo di sei mesi per la vendita e diciotto mesi per l’utilizzo dei prodotti revocati, a meno che alla base della revoca non siano problematiche tossicologiche e/o ambientali che destino particolari preoccupazioni; in questo caso il periodo di smaltimento scorte può anche essere azzerato e il produttore può anche essere chiamato a ritirare il prodotto dal mercato. Fortunatamente la selezione delle sostanze attive che si è attuata negli ultimi vent’anni è stata tale che situazioni del genere non si sono mai manifestate.

E pensare il primo provvedimento di settore, il DPR 1255 del 1968, prevedeva sistematicamente il ritiro del prodotto in seguito a ogni revoca. Altri tempi: c’era ancora il Ddt e molti dei nostri lettori non erano ancora nati. Gli Stati non possono concedere periodi di smaltimento superiori a quanto previsto dal regolamento, ma possono ridurli. L’attuale linea guida italiana sullo smaltimento delle scorte, attualmente in corso di revisione, concede al massimo sei mesi per la vendita dei prodotti revocati e dodici per il loro utilizzo, rinunciando quindi a sei mesi concessi dalla Ue: in un mercato ad elevata stagionalità come quello agricolo farebbero molto comodo! Gli addetti alla filiera si attendono molto dalla revisione delle modalità di smaltimento delle scorte: perché fare sempre i primi della classe e complicarci la vita? Ci pensa già l’Europa a metterci nei guai, non abbiamo bisogno di fare gli autolesionisti!

E ora veniamo all’attualità: il ministero della Salute ha appena pubblicato sul portale “Trovanorme” i comunicati relativi alla revoca dei formulati contenenti le sostanze attive Diquat e Pymetrozine il cui mancato rinnovo non ha ottenuto la maggioranza qualificata degli Stati membri, sia allo Scopaff che al comitato di appello. In questo caso il ministero italiano ha applicato alla lettera il periodo di smaltimento scorte previsto dai rispettivi regolamenti di esecuzione: per entrambi i principi attivi sono stati concessi nove mesi dalla revoca dei formulati al termine per l’impiego e soli tre mesi per la vendita. Fortunatamente la revoca decorrerà nel 2019 (30 aprile per Pymetrozine e 4 maggio per Diquat) aggiungendo quasi sei mesi al periodo totale.

Concludendo, segnatevi queste date definitive:
Diquat
  • 4 maggio 2019: revoca dei formulati
  • 4 agosto 2019: termine ultimo per la commercializzazione da parte del titolare della registrazione e la vendita da parte di distributori e rivenditori
  • 4 febbraio 2020: termine massimo l’impiego dei prodotti

Pymetrozine
  • 30 aprile 2019: revoca dei formulati
  • 31 luglio 2019: termine ultimo per la commercializzazione da parte del titolare della registrazione e la vendita da parte di distributori e rivenditori
  • 30 gennaio 2020: termine massimo l’impiego dei prodotti
Da segnalare che nel provvedimento del Pymetrozine la tabellina dei prodotti riporta una data di revoca (30 giugno 2019) errata: la revoca dei formulati non può essere posteriore al 30 aprile 2019.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione del 9 ottobre 2018 Relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetrozina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
  • Comunicato 25/10/2018 “Revoca prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Pymetrozine per mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1501 della Commissione.” (Pubblicazione online 06/11/2018)
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1532 della Commissione del 12 ottobre 2018 Concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
  • Comunicato 25/10/2018 “Revoca prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Diquat per mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1532 della Commissione (Pubblicazione online 06/11/2018)
  • Modifica delle modalità per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari [sito del ministero della Salute]