Tra le tante incompiute della via italiana all'agricoltura sostenibile messa in pratica dal DL 150 e dal Pan c'era anche la trasmissione annuale dei dati di commercializzazione dei prodotti fitosanitari, che tradizionalmente rovina il Carnevale a tutte le rivendite, che devono verificare che quanto vanno a riassumere non li autodenunci (ad esempio quando sbagliano un numero di registrazione e mettono quello di un prodotto revocato!) o li metta almeno in imbarazzo.
Abbiamo usato l'imperfetto perché, come annuncia in modo trionfale la circolare in cui ci siamo appena imbattuti, il ministero delle Politiche agricole ha completato la stesura delle specifiche di trasmissione dati, da effettuare solo per via telematica (!) collegandosi al sito del Sian dopo essersi registrati e avere ricevuto le credenziali per accedere al sistema. Il funzionamento rispecchia quanto da tempo attuato per il registro dei fertilizzanti, con la possibilità di effettuare caricamenti massivi utilizzando le specifiche messe a punto dal Sian e scaricabili dal sito dopo essersi registrati. Alcuni piccoli consigli:
  • Il numero di registrazione è per sempre. Come il codice fiscale per le persone, il numero di registrazione è l'unico dato che accompagna un prodotto fitosanitario e un coadiuvante dalla “nascita” (autorizzazione) alla revoca, più o meno volontaria. Nel caso di dubbi verificate questo tipo di informazione con il distributore o meglio con il titolare della registrazione, l'unico soggetto, a parte ovviamente il Ministero, in possesso di tutte le informazioni relative all'autorizzazione del prodotto che state vendendo. Tutti gli altri soggetti hanno informazioni di seconda mano e l'effetto “telefono senza fili” è sempre in agguato.
  • Occhio allo smaltimento scorte. Non ci stancheremo mai consigliare di verificare se vi siano delle modifiche o delle revoche per le quali sono previsti periodi di smaltimento scorte: le sanzioni sono salate, quindi attenzione!
  • Cosa devo dichiarare? L'unica cosa certa è che vanno dichiarate le vendite all'utilizzatore finale, quello che distribuisce il prodotto in campagna. I PPO non vanno dichiarati, così come i prodotti non misurabili in peso o in volume (es. i feromoni venduti a numero). Vanno dichiarati tutti i prodotti, sia quelli soggetti a patentino che quelli non soggetti.
Buone notizie: c'è la proroga!
Per consentire agli operatori di fraternizzare con la nuova applicazione (ricordiamo che per una significativa percentuale di rivendite è praticamente impossibile ottenere un indirizzo di posta elettronica, figuriamoci se possono caricare le loro vendite su di un sito internet!) il Ministero ha spostato il termine per la presentazioni delle dichiarazioni al 31 maggio 2016.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
  1. Informazioni su Dichiarazioni di vendita on line prodotti fitosanitari.
  2. Circolare 18 Novembre 2015 Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
  3. Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
  4. Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi".
  5. Decreto del presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
  6. D.P.R. n. 290 del 23 Aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46 allegato 1, legge . 59/1977).