In casa
- Candeggina (abbiamo trovato dei corrosivi – H314), “candeggina della nonna” (corrosivo e pericoloso per l'ambiente).
- Acido muriatico, soda caustica e ammoniaca (corrosivo: d'accordo: qui era troppo facile)
- Detergente per i piatti “al limone” (provoca gravi lesioni oculari con il simbolo del corrosivo: lo sapevate?)
- Anticalcare (simbolo del corrosivo)
- Disincrostante per WC (simbolo del corrosivo e frase H335: sarebbe soggetto al patentino!)
- Detergente per lana e seta (Provoca grave irritazione oculare)
- “Accendifuoco liquido” (“Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie”)
- Brillantante per lavastoviglie (infiammabile e provoca gravi lesioni oculari)
- e, dulcis in fundo, Acetone per unghie (infiammabile, irritante occhi e frase H336: sarebbe soggetto al patentino!)
- Olio lubrificante per auto (irritante occhi)
- Shampoo per auto (gravemente irritante per gli occhi)
- Benzina (cancerogena, mutagena)
I nostri lettori che hanno anche qualche amico a quattro zampe avranno sicuramente riconosciuto vecchie glorie della fitoiatria che, dopo la revoca come agrofarmaci, spesso vivono una seconda vita (o forse continuano la prima, mai interrotta) come medicinali veterinari. Ecco alcuni esempi, in ordine alfabetico.
A come Amitraz. La psilla del pero non teme più l'amitraz da quando nel 2004 una decisione comunitaria ha imposto agli stati membri di revocare i relativi agrofarmaci l'anno successivo. Le zecche dei cani e gli acari che ne causano la rogna temono ancora gli shampoo e i collari contenenti amitraz (lo stesso amitraz, non un omonimo) che vengono venduti senza bisogno di ricetta e tantomeno di patentino.
D come Diazinone: l'agrofarmaco revocato nel 2007 in Europa e l'anno successivo in Italia è presente in 291 registrazioni di farmaci veterinari per cani e gatti.
F come Fipronil: niente problemi di api per le 599 registrazioni di questo principio come farmaco veterinario per cani, gatti e furetti(!).
I come Imidacloprid: anche in questo caso niente problemi di api per le 159 autorizzazioni che proteggono cani, gatti e furetti.
P come Permetrina: proibita nella UE sin dal 2000, utilizzata con successo su cani e gatti
In testa ai nostri figli
Alzi la mano chi non ha mai dovuto fare ai propri figli che avevano contratto i pidocchi a scuola uno shampoo con un farmaco contenente malathion (ce ne eravamo occupati qualche tempo fa), acquistabile in farmacia anche senza ricetta medica.
E' comunque doveroso dire che:
- I motivi della revoca di un agrofarmaco possono essere economici (il notificante non ha ritenuto economicamente giustificabile investire nel costoso dossier di revisione e quindi non è detto che le proprietà del prodotto siano necessariamente inaccettabili, ma dimostrarlo costa) oppure legati a un particolare tipo di utilizzo: ad esempio nel caso dell'Amitraz la revoca europea è stata comminata in quanto il notificante non è riuscito a dimostrare che i rischi per i consumatori in seguito a esposizione acuta (tipicamente facendo una scorpacciata di derrate con residui del prodotto) sono accettabili. Poichè l'uso in ambito veterinario non prevede il trattamento di derrate alimentari, è da considerarsi perfettamente sicuro. Nel caso del diazinone le criticità sono invece la mancanza di sufficienti informazioni su alcune impurezze e sul comportamento ambientale della sostanza attiva, tutti aspetti che non hanno avuto influenze sull'approvazione come medicinale veterinario.
- Per quelli preoccupati dalla pediculosi (ci sono prodotti alternativi ma quello citato è quello tra i più efficaci) ribadiamo quanto avevamo scritto nell'articolo in cui avevamo sottolineato la particolare situazione: la purezza della sostanza attiva di un principio attivo destinato a uso agricolo è spesso inferiore a quella della stessa sostanza destinata ad altri settori e quasi sempre le impurezze fanno la differenza
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2004 concernente la non iscrizione dell'amitraz nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2004) 332]
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DECRETO 9 Aprile 2004 Non iscrizione della sostanza attiva amitraz nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, inattuazione della decisione della Commissione 2004/141/CE del 12 febbraio 2004.
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Decisione della Commissione del 6 Giugno 2007. Concernente la non iscrizione del diazinone nell' allegato l della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
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DECRETO 3 Luglio 2007 Non iscrizione della sostanza attiva "diazinone" nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione delladecisione della Commissione 2007/393/CE del 6 giugno 2007.
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Fonte: Agronotizie