Dal prossimo 26 novembre entrerà in vigore la nuova normativa sul patentino per l'acquisto e l'utilizzo degli agrofarmaci. Da quella data tutti gli agrofarmaci potranno essere acquistati solamente da persone in possesso del certificato di abilitazione ad eccezione dei prodotti espressamente autorizzati dal ministero della Salute per l'uso non professionale. Ma quanti sono gli “utilizzatori non professionali”?

Il “popolo” degli utilizzatori non professionali spazia dalla massaia che tratta i “pidocchi” sulle rose nel balcone al pensionato che trae sostentamento morale e spesso materiale prendendosi cura degli orti ricevuti in concessione dai comuni che, secondo un'indagine ISTAT, nel 2013 oltrepassavano i 3 milioni di metri quadri, pari allo 0,6% della superficie totale del verde urbano. Secondo un'indagine di Nomisma del 2012, i cultori dell'orto e del giardino “fai da te” sono 7,4 milioni, pari a oltre il 7% della popolazione, cifra che altre fonti fanno lievitare sino a 20 milioni (quindi circa un terzo della popolazione) coinvolgendo anche quelli che impugnano una zappa o un rastrello solo occasionalmente. Anche volendo tener conto del detto attribuito allo statista Benjamin Disraeli ("Ci sono tre specie di bugie: le bugie, le “balle spaziali”1, e le statistiche"), il fenomeno è indubbiamente rilevante, e qualunque decisione in merito avrà conseguenze molto pesanti per questo settore e il suo indotto.

Un'altra ricerca ha stimato che circa il 60% di questi utilizzatori non professionali usa agrofarmaci (il terzo mezzo tecnico in ordine di importanza per questo segmento, dietro le sementi e i concimi) per difendere le proprie piante dalle avversità, avvalendosi di PPO (prodotti per piante ornamentali per piante da appartamento e da giardino domestico) e, quando devono proteggere frutta e ortaggi, agrofarmaci vendibili senza il patentino e confezionati in taglie ridotte, proporzionali alle esigue superfici normalmente coltivate dall'hobbista (nel 45% dei casi non superano i 2000 mq, sempre secondo la medesima ricerca).

Il radicale cambiamento di filosofia che pensionerà il vecchio sistema basato sulla classificazione tossicologica, molto semplicistico se esaminato con gli occhi di oggi, dovrà permettere a questo esercito di pollici verdi di continuare a proteggere amorevolmente le rose dai famelici pidocchi, evitando che gli utilizzatori vengano esposti a sostanze che possano metterne a repentaglio la salute (questo vale comunque anche per gli utilizzatori professionali) o che comportamenti maldestri possano involontariamente provocare criticità ambientali. La quadratura del cerchio è affidata all'emanando decreto interministeriale che sancirà i criteri aggiuntivi di sicurezza umana e ambientale che dovranno avere gli agrofarmaci per poter essere utilizzati da personale senza preparazione specifica, anche se molto spesso le lacune della mancanza di professionalità vengono spesso compensate dalla passione e dalla infinita fonte di informazioni che è internet in tutte le sue declinazioni. Il provvedimento non potrà non prendere spunto da quanto già deliberato nel PAN ma garantirà agli attori della filiera un congruo periodo per adeguarsi alle nuove regole.

Sicuramente il punto “A.5.6 - Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti ?tosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili del PAN” offrirà alcuni spunti per selezionare i prodotti più adatti, sperando che “non venga gettato il bambino con l'acqua sporca”.
Sarebbe un vero peccato anche perché, osservando le sostanze con cui siamo quotidianamente a contatto, con cui ci laviamo i capelli, ci radiamo o smacchiamo i vestiti, l'esposizione agli agrofarmaci sembra proprio un male minore. Ne parleremo nei prossimi articoli.


Per saperne di più
  1. DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
  2. DECRETO 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi».
  3. DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 55. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosani- tari e relativi coadiuvanti.
  4. D.P.R. n. 290 del 23 Aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46 allegato 1, legge . 59/1977).
1Ovviamente la citazione attribuita a Disraeli non diceva “balle spaziali”, ma riportava “bugie sfacciate” (“damned lies”), ma il senso è quello!