Come consueto, dopo ogni modifica dell’assetto registrativo comunitario con l’iscrizione o la revoca di sostanze attive, a distanza di qualche mese segue anche l’emanazione di apposite direttive sui residui.
È ora la volta della direttiva 2003/60/CE della Commissione (pubblicata sulla GUCE L155 del 24.6.2003) che adegua la situazione dei residui sulle derrate alimentari in seguito all’iscrizione nella lista positiva europea di 18 sostanze attive (4 che hanno superato la revisione e le altre nuove) e alla revoca di altre tre, come dettagliato in tabella 1.

I singoli Stati membri dovranno adeguare le proprie normative nazionali entro il 30 giugno 2003 per quanto riguarda i prodotti appena autorizzati a livello europeo mentre per quelli eliminati (fentin idrossido, fentin acetato e clorfenapir) il termine ultimo è il 30 giugno 2004.
Con quest’ultimo atto si conclude completamente la procedura di “non iscrizione” nella lista positiva europea di questi ultimi principi attivi i quali non solo non potranno più essere prodotti, commercializzati e tantomeno impiegati nella UE, ma sarà anche proibito importare derrate alimentari contaminate dai loro residui, allargando di fatto la proibizione dell’impiego anche a quei paesi extraeuropei che intendono esportare nell’Unione le loro produzioni agricole.

Tabella 1. Riepilogo sostanze attive regolamentate dalla direttiva 2003/60/CE per quanto riguarda i residui sulle derrate alimentari.

Principi attivi iscritti nell’allegato 1

Principi attivi non iscritti

Nuove sostanze

Sostanze esistenti

fenexamid

acibenzolar-S-metile

ciclanilide

piraflufen-etile

iprovalicarb

prosulfuron

sulfosulfuron

cinidon-etile

cialofop butile

famoxadone

florasulam

metalaxil-M

picolinafen

flumioxazin       

Amitrolo

Diquat

Isoproturon

etofumesate

 

Clorfenapir

Fentin idrossido

Fentin acetato