Nella Gazzetta Ufficiale numero 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge 3 luglio 2023 numero 85 di conversione del Decreto Legge 4 maggio 2023, numero 48 sulle "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", che all'articolo 14 stabilisce alcune importanti modifiche alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81.
Le modifiche riguardano interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi. L'articolo 14 del Decreto Legislativo Lavoro 48/2023 è interamente dedicato alle modifiche attuate al Testo Unico.
Facciamo un breve riepilogo degli articoli che sono stati modificati:
- articolo 18, ovvero gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1, modifica della lettera a);
- articolo 18, nuovo comma 3.2, in materia di scuole e sicurezza - valutazione dei rischi in ambito scolastico (novità emersa in sede parlamentare);
- articolo 21, ovvero le disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi, comma 1, modifica della lettera a);
- articolo 25, ovvero gli obblighi del medico competente, comma 1, aggiunta delle lettere e-bis) e n-bis;
- articolo 37, ovvero la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, comma 2, aggiunta della lettera b-bis);
- articolo 71, ovvero gli obblighi del datore di lavoro, sostituzione del comma 12;
- articolo 72, ovvero gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso, modifica del comma 2;
- articolo 73, ovvero l'informazione, la formazione e l'addestramento, aggiunta del comma 4-bis);
- articolo 87, ovvero le sanzioni a carico del datore di lavoro, comma 2, modifica della lettera c);
- articolo 98, comma 1 lettera b), in materia dell'aggiunta della laurea in Tecnica della Prevenzione. Mentre come lauree abilitanti si ha la professione di coordinatore per la progettazione in cantiere.
Gli articoli modificati
Vediamo di seguito gli articoli citati in precedenza nello specifico.
Articolo 18: gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente
In base alle modifiche del comma 1, lettera a), il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28".
Nello specifico, è stata aggiunta la parte "qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28", questo significa che datore di lavoro e dirigenti dovranno nominare il medico competente non solo nei casi previsti all'articolo 41 del Testo Unico, ma anche in tutti quelli nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, con conseguente estensione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria.
Articolo 18: in tema sulle scuole e la sicurezza
Il Decreto Legislativo 48/2023 modifica l'articolo 18 inserendo il comma 3.3 (inedito): "Gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili".
Il comma 3 dell'articolo 18 impone alle amministrazioni gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, comprese le istituzioni scolastiche ed educative.
Il nuovo comma 3.3 richiama la valutazione congiunta dei rischi da parte delle amministrazioni competenti e dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati.
Articolo 21: le disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi
In questo caso, lavoratori autonomi e componenti dell'impresa familiare devono "utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo terzo nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo quarto".
Anche qui sono state riportate al testo citato le aggiunte "nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo quarto" rispetto alla versione precedente dell'articolo 21, comma 1, lettera a).
Con questa modifica, i lavoratori autonomi dovranno quindi dotarsi di opere provvisionali idonee e conformi al titolo quarto, ovvero i cantieri temporanei o mobili.
Articolo 25: gli obblighi del medico competente
Vengono introdotti due nuovi obblighi per il medico competente. Innanzitutto, dopo la lettera e) è stata aggiunta la lettera e-bis), che prevede quanto segue per il medico: "In occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità".
Inoltre, dopo la lettera n), è stata aggiunta la n-bis) sempre per quanto riguarda il medico competente: "In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato".
Viene dunque introdotto un nuovo doppio obbligo al medico ovvero ottenere la cartella sanitaria, che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell'articolo 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all'articolo 41 comma 2 lettera a). Inoltre, con la lettera n-bis) si richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.
In sede parlamentare di conversione del Decreto Lavoro, la lettera e-bis) è stata ulteriormente specificata, riconducendo l'obbligo in occasione delle visite preventive o pre assuntive, fissando l'obbligo di esibizione della cartella al lavoratore e non più al medico. Questi può tenere conto delle risultanze della cartella ai fini del giudizio di idoneità, come prima indicato ma lascia aperta la possibilità di un mancato reperimento della cartella stessa.
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Articolo 37: la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Al comma 2 dell'articolo, dopo le lettere a) e b), è stata aggiunta la lettera b-bis).
Di seguito riportiamo la prima parte del comma 2 e, subito dopo, l'aggiunta prevista:
"La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente Decreto in materia di formazione, in modo da garantire [...]".
L'aggiunta della lettera b-bis) al comma 2 prevede: "Il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa".
Tale modifica al Testo Unico, quindi, è incentrata sul monitoraggio e il controllo delle attività di formazione, modalità che dovranno essere definite nel nuovo accordo fra Stato e regioni, per contrastare pratiche e comportamenti fraudolenti.
Articoli 71, 72 e 73: in tema sull'uso delle attrezzature di lavoro
Gli articoli 71, 72 e 73 sono presenti al capo primo - uso delle attrezzature di lavoro, vediamo nel dettaglio le loro modifiche.
Le modifiche all'articolo 71 ("Obblighi del datore di lavoro") riguardano la sostituzione del precedente comma 12 con quanto segue: "I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente".
Nell'articolo 72 ("Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso"), comma 2, il secondo periodo invece è stato sostituito dal seguente: "Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo".
Infine, la modifica all'articolo 73 ("Informazione, formazione e addestramento") prevede l'aggiunta di un comma 4-bis) subito dopo il comma 4), che prevede: "Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro".
Articolo 87: le sanzioni a carico del datore di lavoro
In conseguenza all'aggiunta del comma 4-bis) dell'articolo 73, citato nel paragrafo precedente, esso è stato inserito anche tra le violazioni per le quali nell'articolo 87 è previsto l'arresto da tre a sei mesi oppure l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente.
Articolo 98: le classi di laurea
Il Decreto Legislativo 48/2023 aggiunge all'articolo 98, comma 1, lettera b), del Testo Unico sulla Sicurezza che regola i requisiti del coordinatore per la progettazione la seguente citazione: "Ovvero laurea conseguita in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/Snt/4, ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del ministro della Sanità 17 gennaio 1997, numero 58, e del Decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 119 del 25 maggio 2009".
L'articolo 98 indica nel comma 1 i requisiti professionali del coordinatore indicando le classi di laurea cui il coordinatore deve appartenere per esercitare la funzione. La lettera a) del comma 1 richiede la laurea conseguita nelle classi L7, L8, L9, L17, L23, in data 16 marzo 2007, o nelle classi L8, L9, L10 e L4, di cui al Decreto del ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 4 agosto 2000.
Ora fra le lauree che possono essere abilitanti compare quella in tecnico della prevenzione. Resta valida la previsione dell'articolo 98 comma 1, 2 e 3 che richiede in alternativa, una attestazione, da parte di datori di lavoro o dei committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno rispettivamente uno, due o tre anni.
Dunque, a seguito della modifica, l'articolo 98 prevede le seguenti tipologie di lauree come abilitanti alla professione del coordinatore per la progettazione:
- laurea magistrale conseguita nelle seguenti classi Lm4, da Lm20 a Lm35, Lm69, Lm73, Lm74 (con il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007);
- laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S ( con il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007);
- laurea triennale conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23 (con il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007), e ora laurea conseguita in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro classe L/Snt/4;
- diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico.
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