Condizioni più rigorose per la produzione di materiale di moltiplicazione di drupacee suscettibili al virus della Sharka. In vigore dall'8 aprile 2010 le disposizioni regionali che danno attuazione al nuovo decreto di lotta obbligatoria contro il virus Plum Pox Virus (Ppv).

Con Determinazione n. 3621 del 8 aprile 2010 "Definizione dello stato fitosanitario del territorio della Regione Emilia-Romagna relativamente al virus Ppv (Sharka) - anno 2010" (disponibile in pdf a questo link), il Servizio fitosanitario regionale ha stabilito le misure di prevenzione che dovranno essere attuate quest'anno in Emilia-Romagna per limitare la diffusione di Sharka.

Ci sono importanti novità per quanto riguarda soprattutto la moltiplicazione delle piante suscettibili al virus e le produzioni vivaistiche di diverse specie quali: albicocco, ciliegio, pesco, susino e tutti i portainnesti di drupacee e piante del genere Prunus, impiegate a fini ornamentali.

Sono state individuate nelle province di: Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara, le "zone di insediamento" del virus dove non è più tecnicamente possibile la sua eradicazione e le "aree contaminate", che rappresentano i nuovi focolai.

Come prevede il Decreto ministeriale di lotta obbligatoria contro la Sharka, del 28 luglio 2009 in queste aree e in quelle circostanti per un raggio di 1 km, le cosiddette "zone tampone", non si potrà prelevare materiale di moltiplicazione da piante di drupacee suscettibili a Sharka, per evitare il rischio di diffondere il virus nelle aree ancora indenni.

Sul sito di Ermes Agricoltura è possibile visualizzare le zone di insediamento e quelle tampone, cliccando sul documento "Cartografia interattiva delle zone di insediamento e tampone di Sharka", assieme ad una scheda informativa dedicata a "Sharka - vaiolatura delle drupacee".

La produzione vivaistica di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee sarà autorizzata solo nelle zone indenni dal virus, salvo specifiche deroghe concesse dal Servizio fitosanitario regionale. I nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni dovranno inoltre rispettare precise distanze di sicurezza da frutteti di piante di drupacee suscettibili.

Per il materiale vivaistico in produzione al momento dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale 28 luglio 2009, rimarranno valide fino al 9 ottobre 2011 le precedenti disposizioni in materia di commercializzazione.