Agea Coordinamento il 22 settembre scorso ha emanato la circolare n 72890/2025 che definisce le modalità di corresponsione agli agricoltori degli "Anticipi Pac 2025 - Domande di aiuto per gli interventi dei pagamenti diretti e in ambito Sviluppo Rurale - interventi Sigc". Gli anticipi della Politica Agricola Comune, come previsto dall'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento Ue 2021/2116 e dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del Regolamento Ue n. 1306/2013, saranno pagati a partire dal prossimo 16 ottobre e fino al 30 novembre 2025.
Anche quest'anno la Commissione Europea ha disposto - con due regolamenti di esecuzione - l'aumento dell'anticipo della Pac al 70% per i pagamenti diretti (Primo Pilastro, normalmente al 50%) e all'85% per gli interventi di Sviluppo Rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Regolamento (Ue) n 1305/2013 (agroambientali) sia agli impegni derivanti dal Regolamento (Ue) n 2021/2115 (climatico-ambientali) entrambi normalmente corrisposti nella misura del 70%.
Gli anticipi sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (Ams).
Interventi erogabili in fase di anticipo
I pagamenti diretti interessati dall'anticipo in questione, sono i seguenti:
- sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti Ecoschemi:
- pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- pagamento per inerbimento delle colture arboree;
- pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
- pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
- Il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
- frumento duro,
- semi oleosi (colza e girasole, esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola),
- riso,
- barbabietola da zucchero,
- pomodoro destinato alla trasformazione,
- olio d'oliva,
- agrumi,
- colture proteiche comprese le leguminose.
Sono altresì erogabili gli anticipi relativi agli interventi di Sviluppo Rurale basati sulle superfici e sugli animali agroambientali e climatico ambientali in accordo con limite massimo del livello dell'anticipo stabilito con il Regolamento Ue n. 2025/1797, pari all'85%.
Gli importi unitari pagabili nell'anticipo della Pac
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che, per ciascun intervento per il quale è possibile erogare l'anticipo, espone gli importi unitari previsti dal Psp (medio, minimo e massimo), l'importo unitario stimato sulla base dei dati comunicati dagli Op, Organismi Pagatori, e l'importo unitario erogabile in fase di anticipo (evidenziato in verde). Si precisa che l'importo unitario erogabile è arrotondato e che gli importi (evidenziati in rosa) sono quelli di partenza utilizzati per il calcolo dell'importo dell'anticipo.

(Fonte: Agea)
Agea precisa che per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (Titoli) è possibile erogare il 68% del valore del portafoglio titoli dei singoli agricoltori, tenuto conto dell'eventuale riduzione lineare del valore dei titoli che potrà essere eseguita per alimentare la riserva nazionale 2025.
Inoltre, ai fini dell'individuazione della base di calcolo si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.
Per tutti gli altri settori di intervento, l'importo erogabile in fase di anticipo è individuato:
- di norma prendendo a riferimento l'importo unitario medio previsto dal Psp;
- in alternativa, prendendo a riferimento o l'importo unitario stimato, calcolato sulla base delle superfici comunicate dagli Op, Organismi Pagatori, o l'importo minimo previsto dal Psp.
Per il sostegno giovani agricoltori, il Psp prevede per l'anno 2025 l'aumento dell'importo unitario massimo a 200 euro/ettaro, pertanto l'importo dell'anticipo è stato calcolato utilizzando l'importo unitario stimato sulla base delle superfici dichiarate comunicate dagli Op.
Ecoschemi zootecnici
Per quanto riguarda l'Ecoschema 1 e la complessa formulazione dei pagamenti, occorre fare riferimento alle pagine 6,7 e 8 della citata circolare Agea. Qui si dà conto in tabella, degli importi unitari pagabili nell'anticipo, in questo caso calcolato al 50% di quanto spettante a capo, escluse le misure per le quali occorrono dati al 31 dicembre e non sono pagabili in anticipo.

Inoltre, al fine di tutelare il fondo Ue, viene adottata un'ulteriore cautela nel momento in cui sia erogato l'anticipo per uno o più dei seguenti interventi:
- Ecoschema 1, livelli 1 e 2;
- sostegno accoppiato - pomodoro da trasformazione;
- sostegno accoppiato - semi oleosi (colza e girasole);
- sostegno accoppiato - agrumi;
- sostegno accoppiato - olio d'oliva.
Per i suddetti interventi è possibile che le condizioni di ammissibilità all'aiuto presenti al momento di erogazione dell'anticipo subiscano delle modifiche tali da determinare un recupero in capo all'agricoltore. In tal caso, per garantire l'esecuzione del recupero tramite compensazione dal pagamento del saldo dovuto per la domanda unica 2025, si procede all'erogazione dell'anticipo anche in misura inferiore rispetto alle percentuali indicate nelle tabelle sopra riportate, nei limiti dell'importo dovuto a saldo per il pagamento dei titoli e del sostegno ridistributivo.































