Lo scorso 5 agosto è stata approvata in via definitiva la legge sull’agricoltura sociale. La notizia è stata diffusa dal Mipaaf tramite una nota che riporta anche il commento del ministro Maurizio Martina: “Dotare l’Italia nell’anno di Expo di una legge sull’agricoltura sociale – ha dichiarato – è una grande opportunità e il riconoscimento del lavoro che migliaia di esperienze portano avanti ogni giorno sui territori. L'agricoltura sociale è un concreto strumento di riabilitazioneinclusione, non soltanto una opportunità economica. Con questo provvedimento abbiamo rimesso al centro la tutela della persona e della sua dignità, creando una sinergia virtuosa tra obiettivi economici e responsabilità sociale. Allo stesso tempo rafforziamo le opportunità di crescita della multifunzionalità delle aziende agricole, contribuendo allo sviluppo sostenibile dei nostri territori”.
 
"Dopo anni di attesa – commenta il vice ministro Andrea Olivero - oggi abbiamo dato il giusto riconoscimento a quanti, con passione e professionalità, hanno saputo coniugare l'imprenditorialità agricola con la responsabilità sociale. Sono molto riconoscente nei confronti dei parlamentari che hanno fattivamente collaborato alla proficua conclusione dell'iter della legge, a partire dal primo firmatario on. Fiorio, ma ancor più lo sono nei confronti di tutti i nostri imprenditori di Agricoltura sociale che hanno aperto la strada a un nuovo modo di concepire il lavoro agricolo. Inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, fattorie didattiche, agri-nido e agri-asilo: tanti modi per concepire la multifunzionalità anche in ambito sociale”.
 
Le principali novità
 Viene introdotta la definizione di agricoltura sociale. In questo ambito rientrano le attività che prevedono:
 a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
 
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l’uso di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura;
 
c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
 
d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;
 
le Regioni, nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale, possano promuovere specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell'agricoltura sociale; 
le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale
i Comuni prevedono specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche; 
gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli
gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata; 
viene istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, nominato con decreto del Mipaaf. È chiamato a definire le linee guida in materia di agricoltura sociale e assume funzioni di monitoraggio, iniziativa finalizzata al coordinamento delle iniziative a fini di coordinamento con le politiche rurali e comunicazione.