Questo periodo è prorogato fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d’uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati a condizione che sia stata presentata dichiarazione d’inizio attività, ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000.
Il periodo entro il quale possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il 1 agosto 2015 e termina il 31 dicembre 2015.
Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere comunicate a mezzo di telegramma, fax o sistemi equipollenti riconosciuti, al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di Bari.
La determinazione, inoltre, stabilisce che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelli che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
Inoltre, sempre secondo lo stesso provvedimento, la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno della fine del periodo vendemmiale e che, per dette vinacce, si applicano le norme sul “ritiro sotto controllo” di cui all’art. 5 del decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 del Mipaaf come sostituito dal D.M. n. 7407 del 04 agosto 2010.