Come funzionerebbero le piretrine senza il piperonil butossido? E clodinafop-propargyl o pyroxsulam senza cloquintocet mexil potrebbero essere utilizzati con tranquillità? Gli oggetti misteriosi che abbiamo appena descritto sono sinergizzanti (il piperonil butossido, abbreviato in PBO) e antidoti agronomici (cloquintocet mexil) e la Commissione Europea sta per occuparsi di loro (ovviamente ce ne sono molti altri).
L'ambito di applicazione del regolamento 1107/2009 non comprende infatti solo le sostanze attive e le sostanze di base, ma anche gli antidoti agronomici (safeners), i sinergizzanti (synergists), i coformulanti (formulants) e i coadiuvanti (adjuvants), sia all'interno delle formulazioni, utilizzo più comune, ma anche venduti da soli (ad esempio i coadiuvanti). La Commissione Ue ha messo a disposizione in consultazione pubblica la proposta di un regolamento sulla documentazione da presentare per ottenere l'approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante e un programma di revisione per quelli già in commercio, un po' come è stato per la revisione delle sostanze attive con l'entrata in vigore della direttiva 91/414 all'inizio degli anni '90. La proposta è stata pubblicata sul portale Ue "Dite la vostra" (Have your say) lo scorso 22 novembre e rimarrà in consultazione pubblica sino al 20 dicembre prossimo.
La stessa proposta è stata notificata al Wto (Organizzazione Mondiale del Commercio) mediante la procedura Tbt (Technical Barriers to Trade). Questo delinea l'intenzione di metterla in atto all'inizio del 2024. Vediamo di cosa si tratta.
Programma di revisione
Il programma di revisione di antidoti agronomici e sinergizzanti in commercio nella Unione Europea sotto forma di componenti della formula di prodotti fitosanitari o anche venduti da soli prevede i passaggi di seguito elencati.
- Lista degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già sul mercato. Entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblica la lista degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti venduti da soli o presenti nella composizione di almeno un prodotto fitosanitario autorizzato in almeno uno dei Paesi Ue.
- Notifica. Entro 6 mesi dalla pubblicazione, le imprese che volessero aggiungere prodotti che non fossero presenti nella lista pubblicata devono notificare il loro interesse. La notifica deve contenere le informazioni che dimostrino che il prodotto o i prodotti da includere nella lista sia commercializzato (da solo o nella composizione di prodotti fitosanitari) nella Ue e che la sua funzione sia proprio quella di antidoto agronomico o sinergizzante. La Commissione prende nota delle notifiche ricevute e informa l'Efsa e gli Stati membri.
- Lista ufficiale dei prodotti inseriti nel programma di revisione. La Commissione Ue pubblica la lista ufficiale entro 9 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.
- Manifestazione di interesse. I notificanti che volessero partecipare al programma di revisione per una loro sostanza devono manifestare la loro intenzione inviando una richiesta ufficiale alla Commissione, all'indirizzo email sante-secteur-ppp@ec.europa.eu entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento citato. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta la Commissione aggiorna la lista ufficiale con le richieste ricevute per ciascun prodotto e fa in modo che i notificanti dello stesso prodotto si mettano in contatto tra loro si accordino per la presentazione di un dossier congiunto.
- Prodotti orfani. Per i prodotti che non riceveranno nessuna manifestazione di interesse entro la scadenza stabilita la Commissione pubblicherà l'elenco dei prodotti che saranno inevitabilmente destinati ad essere rimossi dal mercato Ue.
- Elenco dei prodotti e degli stati relatori. A partire da 13 mesi dall'entrata in vigore del regolamento chi ha manifestato interesse a supportare la revisione di uno o più antidoti agronomici o sinergisti verrà considerato Notificante. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione, dopo consultazione con gli Stati membri, aggiornerà l'allegato I del regolamento con la lista degli antidoti agronomici e sinergizzanti sottoposti a revisione e designerà il relativo stato relatore e correlatore.
- Notifica degli studi. I notificanti, una volta aggiornato l'allegato I del regolamento dovranno notificare la lista degli studi che intendono effettuare e i relativi laboratori, così come la stima del loro completamento. I notificanti possono anche chiedere di discutere preventivamente alcuni aspetti della documentazione da presentare.
- Presentazione della domanda e del dossier. Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento i notificanti dovranno presentare la domanda corredata dell'apposito dossier in formato Iuclid e cominciare a incrociare le dita.
- Ammissibilità del dossier. Come già accade per le sostanze attive, gli Stati relatori dovranno verificare l'ammissibilità delle domande e dei dossier ricevuti ed eventualmente richiedere integrazioni.
Documentazione da presentare
La documentazione da presentare è la stessa di quella prevista per l'approvazione delle sostanze attive (ai sensi del regolamento 283/2013 per la sostanza attiva e 284/2013 per il formulato rappresentativo) più alcune informazioni specifiche per quel tipo di prodotti:
Antidoti agronomici
- Effetti del prodotto contenente la sostanza attiva e l'antidoto sulla coltura trattata e sul fitoparassita
- Effetti del prodotto contenente solo la sostanza attiva sulla coltura trattata e sul fitoparassita
- Effetti del prodotto contenente solo l'antidoto sulla coltura trattata e sul fitoparassita
Sinergizzanti
- Effetti del prodotto contenente la sostanza attiva e il sinergizzante sulla coltura trattata e sul fitoparassita
- Effetti del prodotto contenente solo la sostanza attiva sulla coltura trattata e sul fitoparassita
- Effetti del prodotto contenente solo il sinergizzante sulla coltura trattata e sul fitoparassita
Tempistiche
La pubblicazione del regolamento è prevista nel 2024. Stay tuned!
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
"Dite la vostra" – sito della Commissione UE sulle consultazioni pubbliche
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Fonte: AgroNotizie