Sono disponibili i risultati ufficiali delle votazioni tenutesi alla riunione della sezione Pesticides dello Scopaff (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed), tenutasi il 25 e il 26 gennaio scorso. Vediamo com'è andata.
Registro dei trattamenti
Con tre Paesi contrari (secondo le nostre fonti Polonia, Austria e Croazia) e quattro astenuti (Bulgaria, Estonia, Spagna e Lettonia, sempre secondo le nostre fonti), il registro dei trattamenti europeo diventerà regolamento presumibilmente tra qualche settimana e andrà applicato a partire dal 1° gennaio 2026.
Ecco cosa succederà a partire da quella data:
- Gli utilizzatori professionali dovranno registrare su supporto elettronico una serie di informazioni riguardanti i trattamenti da loro effettuati con prodotti fitosanitari su campi agricoli, aree ricreative, sedi ferroviarie, zone non coltivate, serre, magazzini per le derrate, sementi e materiale di propagazione.
- Queste informazioni riguardano:
- nome del prodotto e numero di registrazione,
- data del trattamento (in alcuni casi anche l'ora, quando ad esempio il prodotto riporta in etichetta il divieto di utilizzo in certi orari)
- dose di applicazione nell'unità di misura appropriata per il tipo di utilizzo
- località o identificativo dell'unità o appezzamento trattato, sempre in funzione dell'utilizzo
- dimensione dell'area o dell'unità trattata
- coltura o uso utilizzando la codifica Eppo per l'identificazione delle specie o delle entità trattate (quando non sono colture, ovviamente) e di quella numerica Bbch per le fasi fenologiche in cui si effettuano i trattamenti
- A chi mandarle? A nessuno: l'obbligo riguarda la trasposizione su formato elettronico delle informazioni citate entro 30 giorni dall'effettuazione del trattamento. L'utilizzatore professionale è tenuto invece a esibire queste informazioni alle autorità su richiesta. Qualora non fossero ancora informatizzate, magari perché non sono ancora trascorsi i 30 giorni, esse vanno fornite alle autorità non oltre 10 giorni dalla richiesta o alla scadenza qualora cadesse prima.
- Deroghe deroghe deroghe. Sino al 1° gennaio 2030 gli Stati membri possono concedere scadenze più lunghe, a patto che tutte le informazioni siano in formato elettronico entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno in cui si sono effettuati i trattamenti.
Coformulanti inaccettabili
L'attesissimo regolamento sulle modalità di identificazione dei coformulanti inaccettabili, che non possono quindi essere utilizzati nei prodotti fitosanitari, è stato approvato con tre astensioni. Sono state tutte confermate le condizioni di esclusione che avevamo anticipato in un nostro precedente contributo.
Sono quindi inaccettabili i coformulanti che sono:
- Classificati come mutageni di categoria 1A o 1B
- Classificati come cancerogeni di categoria 1A o 1B
- Classificati come tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B
- Elencati negli allegati da I a V del regolamento 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP: persistent organic pollutants)
- Elencati nella lista dell'articolo 59(1) del regolamento 1907/2006 (REACH), la cosiddetta "candidate list" che comprende sostanze:
- persistenti, bioaccumulabili e tossiche (le cosiddette PBT)
- molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)
- che siano perturbatori endocrini ai sensi dell'articolo 57 del citato regolamento
- Perturbatori endocrini ai sensi del regolamento 528/2012 (immissione in commercio dei biocidi: molti coformulanti sono biocidi)
- "Non approvati" come sostanza attiva biocida (tipo di prodotto 6: preservanti) ai sensi del regolamento 528/2012
- Sostanze attive biocide ai sensi del regolamento 528/2012 la cui approvazione prevede restrizioni che ne impediscano l'uso come coformulanti di prodotti fitosanitari
- Elencati nell'allegato XVII del regolamento 1907/2006 (Reach) che comprende sostanze il cui uso sia soggetto a restrizioni in seguito alle loro caratteristiche tossicologiche e/o ambientali.
- Non compresi in nessuno dei punti precedenti ma che in condizioni realistiche di utilizzo non soddisfano i criteri per l'approvazione delle sostanze attive.
Rinnovi
L'attesissimo e temutissimo rinnovo dell'abamectina è stato approvato all'unanimità.
Come anticipato, assieme all'approvazione è stata comminata una restrizione dalla terminologia un po' astrusa (la riportiamo nella sola versione disponibile, quella inglese del documento che abbiamo visionato, per non dare adito a potenziali fraintendimenti, ci ritorneremo quando il regolamento verrà pubblicato): "Only uses which allow controlled exchange of material and energy with the surroundings and prevent release of plant protection products into the environment may be authorised, in particular uses in permanent greenhouses".
Secondo le nostre fonti questa terminologia dovrebbe non consentire usi oltre i trattamenti in serre permanenti e quelli per endoterapia. Tuttavia per avere maggiore chiarezza occorrerà aspettare la pubblicazione del regolamento, che non dovrebbe tardare molto in quanto la proposta che abbiamo visionato fa decorrere l'approvazione dal 1° aprile 2023, e soprattutto il relativo provvedimento nazionale.
Proroghe proroghe proroghe
L'ennesima proroga riguardante la scadenza dell'approvazione europea di Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki ceppi ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosetyl, malathion, mepanipyrim, metconazole, metrafenone, pirimicarb, pyridaben, pyrimethanil, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (formerly T. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (formerly T. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (formerly T. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole e ziram è stata approvata con l'astensione di un Paese, probabilmente la Svezia.
Non abbiamo ancora notizie dettagliate sul quinto punto in agenda, l'assegnazione agli Stati membri della valutazione dei dossier di rinnovo delle sostanze attive con scadenza tra il 31 gennaio 2029 e 1° ottobre 2035. C'è tempo per aggiornarvi.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Sito della commissione Ue sulle riunioni dei comitati
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Fonte: AgroNotizie