Estensioni di coltura/avversità
NematocidiNematodi di solanacee e cucurbitacee in serra, vite e kiwi: olio di garofano. Questo olio di origine vegetale ha ricevuto l’approvazione per emergenza fitosanitaria anche nel 2020 e la relativa sostanza attiva (“Clove oil”) è approvata a livello Ue dal 2008. In questo caso la novità risiede nel fitoparassita bersaglio: l’uso rappresentativo del “Clove oil” a livello Ue è infatti il controllo di parassiti fungini con trattamenti in post-raccolta della frutta.
Insetticidi
Afidi e cocciniglie di melograno: spirotetramat. Anche in questo caso si estende un prodotto ben noto su di una coltura minore che probabilmente verrà approvata a livello definitivo non appena le autorità italiane avranno completato la stesura della linea guida per l’autorizzazione su usi minori, prevista dall’articolo 51 del regolamento 1107/2009 che disciplina gli agrofarmaci in Europa. Paesi come la Grecia, molto avanti dal punto di vista normativo e organizzativo, hanno da tempo procedure che sveltiscono l’iter di estensione degli agrofarmaci agli usi minori, particolarmente carenti di mezzi tecnici efficaci dopo la moria di sostanze causata dal rinnovo (più spesso mancato rinnovo) della relativa approvazione Ue.
Cimice asiatica su nocciolo, melo, pero, olivo, fagiolo: rame metallo da solfato tribasico in formulazione SL. Sì, avete letto bene: l’insostituibile candidato alla sostituzione ci sta stupendo ancora una volta. La definizione di “antimicrobico” riportata nel comunicato è un indizio importante: l’efficacia contro lo spauracchio degli ultimi anni avverrebbe eliminando i batteri simbionti che mamma cimice lascerebbe sulle uova della sua prole dei secreti contenenti batteri simbionti che, una volta ingeriti dalla neanide dopo la schiusura delle uova, sarebbero indispensabili per l’assimilazione del nutrimento. Sparito il simbionte (per la cronaca il batterio Pantoea carbekii), le neanidi deperiscono e muoiono.
Affinché queste soluzioni di emergenza possano essere utilizzate in campo si dovrà aspettare la pubblicazione di un decreto del ministero della Salute che le autorizza per un periodo di 120 giorni, come previsto dall’articolo 53 del citato regolamento 1107/2009. Ricordiamo che il confronto delle soluzioni disponibili per la risoluzione delle emergenze fitosanitarie deve in primis tenere conto dell’eventuale disponibilità di prodotti autorizzati e della percorribilità di alternative non chimiche.
Non sempre la segnalazione di un’emergenza porta automaticamente all’autorizzazione: le aziende produttrici devono infatti presentare apposita domanda corredata dai dati sperimentali per dimostrare l’efficacia e la sicurezza del prodotto per l’uomo e l’ambiente.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Portale del ministero della Salute sulle autorizzazioni in deroga per emergenza fitosanitaria
- Database Ue delle autorizzazioni di emergenza
- Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
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Fonte: Agronotizie