La sezione “III quater” del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con il Decreto Cautelare del 29 aprile 2010 ha sospeso parzialmente l'efficacia del Decreto dirigenziale 16 febbraio 2010, che aveva revocato l'autorizzazione all'importazione parallela di 33 prodotti fitosanitari e aveva obbligato le imprese coinvolte al ritiro immediato dei quantitativi già immessi sul mercato.

Il provvedimento accoglie in parte il ricorso del titolare di 18 delle autorizzazioni revocate, congelando l'obbligo del ritiro del prodotto dal mercato almeno sino alla data dell'istanza cautelare, fissata per il 19 maggio prossimo. Secondo quanto riportato nel decreto cautelare, il ministero della Salute non avrebbe infatti preavvisato il titolare dell'imminente revoca delle sue autorizzazioni, circostanza che, assieme all'obbligo di ritirare immediatamente il prodotto dal mercato, avrebbe arrecato “danno grave ed irreparabile” all'impresa.

Il ministero della Salute dovrà anche trasmettere al Tribunale una “documentata relazione, in n. 3 copie, sulle verifiche effettuate in collaborazione con le autorità austriache circa la presenza a Graz di uno stabilimento di riconfezionamento per i prodotti della ricorrente”.

Ricordiamo che come motivazione del decreto di revoca vi sarebbe (a questo punto il condizionale è d'obbligo) il fatto che presso l'indirizzo dichiarato come sito di riconfezionamento (l'oramai famoso Metahofgasse 30, A-8020 Graz - Austria) non si troverebbero stabilimenti di quel tipo. Se l'esame di merito darà ragione alla ricorrente, il decreto di revoca verrà annullato, in caso contrario il titolare dovrà a questo punto ritirare prontamente il prodotto dal commercio, fatti salvi eventuali ricorsi al Consiglio di Stato da parte del “ricorrente” o del “resistente”1.

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1Ricorrente: persona fisica o giuridica che presenta ricorso; Resistente: persona fisica o giuridica le cui azioni o provvedimenti sono oggetto del ricorso.