Il provvedimento è stato adottato tenuto conto delle richieste di alcune organizzazioni rappresentative del settore vitivinicolo, che hanno evidenziato le difficoltà dei produttori, soprattutto quelli che vinificano le proprie uve, a consegnare in distilleria i sottoprodotti della lavorazione, in quanto gli attuali livelli di aiuto comunitari non compensano gli effettivi costi rispetto alla vendita dell’alcool ottenuto. Per tali sottoprodotti, peraltro, è stata appunto prevista la possibilità di derogare dall’obbligo di consegna in distilleria e di destinarli ad altri usi, come per esempio la produzione energetica o l’impiego agronomico delle vinacce.
Il provvedimento del presidente Galan si applica alle sole vinacce vergini, comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione e opportunamente denaturate, prevedendo che possano essere destinate all’uso agronomico, cioè utilizzate come fertilizzante nei campi. Tale utilizzo è riservato solo ai produttori che impiegano le uve provenienti dai vigneti in conduzione. L’utilizzo agronomico è ammesso nel limite massimo di 3 tonnellate per ettaro. Il Decreto stabilisce inoltre limiti e divieti a questa pratica e gli obblighi di comunicazione e annotazione sui registri di carico e scarico.
Il Decreto del presidente sarà ratificato nella prima seduta utile della Giunta regionale.
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Fonte: Regione Veneto