"Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Regolamento (Ue)  2021/2115 - requisiti e livello minimo di informazioni" è l'oggetto della circolare numero 26882.2023 diramata il 12 aprile 2023 da Agea Coordinamento e a firma della direttrice dell'area Silvia Lorenzini. Si tratta di una guida più che alla compilazione della domanda unica - termine ultimo il 15 maggio prossimo - che consente agevolmente di controllare se si sono fatti tutti i passaggi giusti prima di premere il tasto di invio del rilascio della domanda nel sistema Sian. Ma contiene anche alcune prescrizioni per gli enti pagatori.

 

Dopo un'ampia introduzione dove sono citati i riferimenti normativi del testo a seguire, la circolare ribadisce prima di tutto che per tutti gli adempimenti conseguenti alla domanda unica della Pac è necessario aprire, tenere aggiornato e validare il fascicolo aziendale, operazione che rappresenta un onere a carico dell'agricoltore.

 

L'agricoltore inoltre deve predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico "redatto con le modalità di cui al Decreto Ministeriale 12 gennaio 2015" si precisa nella circolare. Vanno parimenti comunicate tempestivamente eventuali variazioni del piano colturale. E tutte queste operazioni vanno fatte prima di inviare la domanda unica di pagamento.

 

La circolare poi elenca puntualmente tutte le tipologie d'intervento alle quali si accede mediante la domanda unica della Pac, chiarendo che trattasi degli interventi "attivati in Italia".

 

Eccoli:


a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
b) il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;


d) i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti Ecoschemi:

  • pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
  • pagamento per inerbimento delle colture arboree;
  • pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
  • pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
  • pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

 

e) il sostegno accoppiato al reddito, articolato nei seguenti settori:

  • latte;
  • carni bovine;
  • carni ovine e caprine;
  • frumento duro;
  • semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
  • riso;
  • barbabietola da zucchero;
  • pomodoro destinato alla trasformazione;
  • olio d'oliva;
  • agrumi;
  • colture proteiche comprese le leguminose.

I requisiti minimi aziendali

Il testo poi enumera i requisiti minimi aziendali: la parcella agricola minima che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari, ma al contempo il contributo pagabile che ne deve risultare deve essere di almeno 300,00 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni. E ribadisce anche gli elementi minimi generali: dall'identità del soggetto beneficiario alle pezze di appoggio per stabilire le condizioni di ammissibilità fino alle informazioni pertinenti sul rispetto degli impegni imposti dal regime di condizionalità.

 

Agli allevatori serve l'applicativo Classyfarm

In particolare, per quanto riguarda le domande a capo inerenti gli animali "al fine di garantire la correttezza dei pagamenti da eseguire per gli interventi basati sugli animali, costituisce onere dell'allevatore aggiornare/integrare/correggere le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale e quelle utilizzate dall'applicativo Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda".

 

Il prelievo per AgriCat

Viene poi ricordato che tutti i pagamenti saranno soggetti ad un prelievo del 3%, destinato a cofinanziare il Fondo Catastrofale AgriCat. Ma non solo: gli enti pagatori dovranno predisporre uno schema nel quale "l'agricoltore dichiara di essere a conoscenza che su tutti i pagamenti della domanda unica è eseguito il prelievo del 3% ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (Ue) 2021/2115 e dell'articolo 9 del Dm 23 dicembre 2022 numero 660087 e che la presentazione della domanda unica costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo AgriCat e alla relativa copertura mutualistica, come previsto dall'articolo 8 del Dm 30 dicembre 2022 numero 667236".

 

Le disposizioni specifiche

Seguono infine le disposizioni specifiche per i singoli interventi che possono essere rintracciate puntualmente dalla pagina 11 in poi del documento.