I tre comunicati del ministero della Salute, datati 22 giugno e pubblicati online il 26, prevedono la revoca dei prodotti privi di usi in serra, gli unici rimasti, entro 15 giorni dalla pubblicazione del comunicato, e quindi entro l’11 luglio 2018.
Dopo quella data gli agrofarmaci revocati non potranno essere più prodotti (farà fede la relativa data sulla confezione) ma ne sarà consentita la vendita sino al 19 settembre 2018 e l’utilizzo sino al 19 dicembre 2018.
I prodotti che riportano in etichetta anche usi di serra non verranno revocati ma i titolari delle relative registrazioni dovranno presentare l’etichetta adeguata (riportante solo usi in serra) al ministero della Salute entro l’11 luglio 2018.
Le autorità approveranno le etichette così modificate con un decreto, che dovrà essere pubblicato entro la scadenza prevista dai regolamenti Ue, e cioè il 19 settembre 2018.
Va precisato che tutti i prodotti a base dei neonicotinoidi interessati dai regolamenti, revocati e no, potranno essere venduti con l’etichetta “vecchia” (priva quindi della restrizione) sino al 19 settembre 2018 e utilizzati sino al 19 dicembre 2018. Fanno eccezione i concianti a base dei neonicotinoidi in questione, che invece non potranno essere commercializzati dopo la revoca delle relative registrazioni, che decorrerà dal prossimo 11 luglio, ma le sementi trattate potranno essere vendute sino al 19 settembre 2018 e utilizzate (quindi seminate) senza restrizioni sino al 19 dicembre 2018.
Dopo quella data le sementi trattate con questi neonicotinoidi potranno essere messe a dimora solo in serra, dove dovranno completare il loro ciclo colturale, senza essere spostate in campo aperto. Semplice, no?
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Comunicato. Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2018/784 della Commissione che modifica il regolamento (Ue) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin.
- Comunicato. Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2018/783 della Commissione che modifica il regolamento (Ue) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid.
- Comunicato. Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2018/785 della Commissione che modifica il regolamento (Ue) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam.
- Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/783 della Commissione del 29 maggio 2018 Che modifica il Regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid
- Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/784 della Commissione del 29 maggio 2018 Che modifica il Regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin
- Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/785 della Commissione del 29 maggio 2018 Che modifica il Regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam
- Pagina della commissione UE dedicata ai neonicotinoidi.
- ‘Peer Review of the Pesticide Risk Assessment for Bees for the Active Substance Clothianidin Considering the Uses as Seed Treatments and Granules’. EFSA Journal 16, no. 2 (28 February 2018): e05177.
- ‘Peer Review of the Pesticide Risk Assessment for Bees for the Active Substance Imidacloprid Considering the Uses as Seed Treatments and Granules’. EFSA Journal 16, no. 2 (28 February 2018): e05178.
- ‘Peer Review of the Pesticide Risk Assessment for Bees for the Active Substance Thiamethoxam Considering the Uses as Seed Treatments and Granules’. EFSA Journal 16, no. 2 (28 February 2018): e05179.
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Agronotizie