Il vizio di mettere il carro davanti ai buoi sembra non abbandonare le autorità europee: l'anomalia questa volta riguarda il rinvio della data di scadenza di ben 40 sostanze attive (2,4-DB, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 - DSM 9660, ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide ).

La proroga, peraltro prevista nel regolamento stesso, si è resa necessaria tenere conto delle sostanze attive la cui iscrizione scadeva nel periodo compreso tra la fine del 2012 e il giugno del 2014.
La questione sembra destinata ai soli addetti ai lavori, ma non è nè “di nicchia”, né solamente burocratica: si tratta di un significativo lasso di tempo (mediamente tre anni) in cui i generici potranno continuare a stare sul mercato senza dover sottoporre documentazione aggiuntiva e in cui gli agricoltori potranno presumibilmente continuare a beneficiare di prezzi competitivi per i mezzi tecnici.

Per i pignoli è successo esattamente questo: il nuovo regolamento 1107/2009 che ha sostituito la vecchia direttiva 91/414 prevede che i titolari interessati al rinnovo dell'autorizzazione europea di una sostanza attiva debbano presentare istanza almeno tre anni prima della data di scadenza, contrariamente al precedente provvedimento che fissava questo anticipo in due anni.
Ben quaranta sostanze attive si trovano in questa situazione e la loro scadenza è stata spostata dal periodo 2013-2014 al periodo 2016-2017.

Il sospiro di sollievo viene tirato non solo dai produttori di generici e (presumibilmente) dagli agricoltori, ma anche dalle autorità: questo lasso di tempo aggiuntivo potrà risultare utile per dare loro il tempo di completare la ri-registrazione dei formulati entro la scadenza dell'iscrizione europea della sostanza attiva: avrebbero dovuto terminare entro quattro anni dall'approvazione della sostanza, ma non ci risulta che in nessuno dei principali paesi europei questo obiettivo sia stato raggiunto, tranne forse che nella solita Germania.

Per saperne di più


Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (1)

Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione, del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE