Articolo I
Il presente accordo interprofessionale ha valore per la stagione di commercializzazione 2014, si applica esclusivamente alle aziende che trasformano agrumi in Italia e ha l'obiettivo di informare l’acquirente, sia esso consumatore o professionista, in relazione all’origine degli agrumi trasformati.
Articolo II
Le aziende di cui all’Articolo I, a far data dal 31 maggio 2014, indicheranno sui propri prodotti il Paese di origine degli agrumi utilizzati. Per fornire la predetta indicazione il Paese d’origine degli agrumi viene considerato quello dove il prodotto utilizzato è stato coltivato e raccolto.
Articolo III
Al fine di fornire informazioni sull’origine dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di agrumi, nelle relazioni commerciali con altri professionisti, le aziende di cui all’Art. I dovranno indicare sui documenti di vendita il Paese di origine degli agrumi trasformati.
Articolo IV
Al fine di fornire informazioni sull’origine dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di agrumi, entro il 31 marzo le aziende di cui all’art. I comunicano all’Organismo interprofessionale e al Mipaaf, per ogni anno solare, la quantità di agrumi acquistati o avuti in conferimento, nei diversi singoli Paesi di origine, la quantità di prodotto trasformato ottenuta, le quantità vendute e le giacenze alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Il presente accordo prevede che la comunicazione prevista al comma precedente sia inviata entro il 31 maggio 2014.
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Fonte: Ortofrutta Italia