Dopo la pausa estiva, l’attività legislativa Ue riprende a pieno ritmo, compresi i provvedimenti di interesse per la filiera fitoiatrica. Vediamo le principali novità pubblicate sul portale della Gazzetta Ue.
 

Proroghe proroghe proroghe

All’approssimarsi della scadenza dell’approvazione di una sostanza attiva della Ue ecco che puntualmente scatta la proroga, tanto invisa agli ambientalisti che non perdono occasione di stigmatizzare il provvedimento in tutti i modi, di solito facendo votare un’apposita risoluzione al parlamento Ue, il cui clamore mediatico sta via via scemando un po’ perché le sostanze “incriminabili” sono sempre di meno, un po’ perché ci si accorge che l’utilità pratica di queste iniziative è tutta da dimostrare, visto anche il notevole ritardo con cui vengono pubblicate sulla gazzetta Ue (oltre il danno la beffa).

Questa volta possono tirare l’ennesimo sospiro di sollievo i notificanti del rinnovo della sostanza e titolari di registrazione, distributori, rivenditori e utilizzatori di prodotti fitosanitari a base di: 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron.
Consultando la banca dati del ministero della Salute, in Italia la proroga interessa 632 formulati autorizzati su di un totale di oltre 3000, quindi circa uno su cinque, anche se non tutti sono in commercio.

Nel frattempo, segnaliamo l’ennesima risoluzione del parlamento Ue pubblicata con un anno di ritardo, che se la prende con la proroga di diverse sostanze attive, senza entrare nel merito della discussione scientifica e sostanzialmente impiegando tempo e risorse che potrebbero essere utilizzate meglio.
 

Solo basso rischio

Protagoniste di questa sessione di approvazioni o rinnovi sono le sostanze a basso rischio, ma ovviamente è solo una coincidenza, come quella descritta più avanti.
  • Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2. L’approvazione di questo microrganismo come sostanza attiva a basso rischio aggiunge una ulteriore soluzione al contenimento della muffa grigia della vite, uso rappresentativo valutato dallo Stato relatore Olanda, che da anni si è dotato di un gruppo di esperti completamente dedicati a questo tipo di prodotti e che viene scelto da un sempre maggior numero di notificanti.
  • Idrogenocarbonato di potassio. Il bicarbonato di potassio è stato approvato come sostanza attiva nel 2008, o meglio ha concluso la sua revisione Ue nell’ambito della cosiddetta IV lista, costituita da sostanze considerate sicure dal punto di vista tossicologico e ambientale e che sono state inizialmente “approvate sulla fiducia” per velocizzare la procedura che, allora come oggi, era in forte ritardo sulla tabella di marcia, allora come oggi estremamente velleitaria. Nel caso di questo principio attivo, che tra l’altro verrà probabilmente approvato anche come sostanza di base (misteri dello stiracchiamento delle normative causato dalla cronica scarsità di mezzi tecnici), non ci sono state sorprese e la valutazione del dossier di rinnovo, che prevedeva come usi rappresentativi il melo contro la ticchiolatura e la fragola contro l’oidio, non ha evidenziato particolari criticità, consentendo di fregiare la sostanza della qualifica di basso rischio.
  • Carbonato di calcio. Senza sorprese anche il rinnovo dell’approvazione Ue del carbonato di calcio, sostanza attiva utilizzata come repellente per grossi mammiferi, e accompagnata fino alla definizione di basso rischio dallo Stato relatore Spagna.


Revoche!

Questa volta la mancata approvazione non riguarda un principio attivo, ma una (mancata) sostanza di base: il solfuro di dimetile (forse più conosciuta come dimetil solfuro) non è stata infatti giudicata idonea all’utilizzo in fitoiatria come attrattivo alimentare contro il coleottero del tartufo, per la consueta carenza di documentazione a supporto di questo tipo di domande.
 

Correzioni

Completa la rassegna di oggi il provvedimento Ue, addirittura un regolamento, per correggere il numero CAS della sostanza di base chitosano cloridrato, dopo un iter che ha comportato il coinvolgimento di tutti i paesi Ue, l’Efsa e naturalmente la Commissione. E non aggiungiamo altro!
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron.
  • Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sul progetto di Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1455 della Commissione del 6 settembre 2021 che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1452 della Commissione del 3 settembre 2021 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio come sostanza a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1451 della Commissione del 3 settembre 2021 relativo alla non approvazione del solfuro di dimetile come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1448 della Commissione del 3 settembre 2021 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio carbonato di calcio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1446 della Commissione del 3 settembre 2021 che rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 563/2014 per quanto riguarda il numero CAS della sostanza di base chitosano cloridrato.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron.