Avete presente le “Informazioni per il medico”, quel riquadro di testo in colore contrastante che nell’etichetta dei prodotti fitosanitari riporta cosa fare in caso di intossicazione o esposizione accidentale al composto? Anche se ormai si è ridotto ad alcune informazioni generiche e nel tempo è stato surclassato dalla scheda di sicurezza prima e dalla banca dati preparati pericolosi poi, quel rettangolo di testo in colore contrastante è stato per decenni l’unica informazione a disposizione di medici e paramedici per fronteggiare i casi di avvelenamento con i presidi sanitari prima e i prodotti fitosanitari poi.

A partire dall’inizio del prossimo anno queste informazioni, anche se non spariranno dall’etichetta, saranno destinate ad essere sempre più irrilevanti perché per i nuovi prodotti e per quelli che cambieranno composizione sarà obbligatorio riportare sull’imballaggio o l’etichetta degli agrofarmaci (e non solo, la norma si applica a tutti i prodotti chimici) pericolosi (con l’eccezione di quelli solo pericolosi per l’ambiente, per i quali la notifica è facoltativa) l’Ufi, acronimo inglese di Unique Formula Identifier (in italiano Identificatore Unico di Formula), sequenza magica composta da quattro gruppi di quattro caratteri alfanumerici ciascuno (esempio riportato dal documento dell’Echa: UFI: N1QV-R02N-J00M-WQD5). Questo codice dovrebbe consentire ai soccorritori di accedere in modo veloce ed efficiente a una banca dati contenente tutte le informazioni necessarie a trattare al meglio l’intossicazione del malcapitato che ha richiesto loro aiuto. In realtà l’Ufi è la punta di un iceberg: creare il codice è semplicissimo e velocissimo con l’applicazione messa a disposizione dall’Echa, che richiede solamente la partita iva dell’azienda e un codice numerico scelto dalla stessa, cui corrisponde un’unica miscela pericolosa.

Ma cosa c’è dietro la sequenza magica? Il resto dell’iceberg è la notifica, ovvero l’insieme di tutte le informazioni sulla miscela pericolosa, compresa la composizione integrale (ricordiamo che secondo il Clp con miscela si intende un formulato contenente più di un ingrediente, il tank mix non c’entra) che sono indispensabili per gestire al meglio le emergenze sanitarie (tipicamente gli avvelenamenti). Non che un sistema simile non esistesse già a livello nazionale: in tutti i paesi Ue è vigente una banca dati delle informazioni sulle emergenze sanitarie (in Italia è gestita dall’Istituto superiore di sanità), ma con l’entrata a regime dell’articolo 45 del regolamento Clp, che ha istituito l’allegato VIII del provvedimento stesso, l’istituzione della notifica europea comporterà una centralizzazione di tutto il processo, anche se ciò avverrà “all’europea” e gradatamente.

Cosa vuol dire all’europea? Le attuazioni delle riforme nel settore degli agrofarmaci ci hanno abituato a soluzioni di compromesso, come la registrazione zonale dei prodotti fitosanitari che in realtà di zonale ha ben poco, rimanendo ben saldamente in seno agli Stati membri. Anche in questo caso la notifica europea delle informazioni per gestire le emergenze sanitarie non sarà interamente centralizzata, ma rimarranno decisive le autorità designate a livello nazionale, che tra l’altro non sono tutte pronte a gestire la novità.
Secondo quanto pubblicato sul portale dell’Echa, a ottobre 2020 solo 7 Stati membri su 28 (si comprende anche la Norvegia) sono pronti a ricevere la notifica europea: Danimarca, Estonia, Germania, Lituania, Norvegia, Polonia e Slovenia. Gli altri 21 dovranno fare le corse o sperare che le aziende si avvalgano massicciamente del periodo transitorio che consentirà la gestione a livello nazionale sino alla fine del 2024.

Nel 2021 i prodotti che verranno autorizzati o che cambieranno composizione dovranno sottostare alla notifica europea e quindi riportare l’Ufi sull’imballaggio o l’etichetta. Anche se inizialmente i prodotti con l’Ufi saranno inizialmente pochi, è meglio che lo teniate a mente: potrebbe in futuro salvarvi la vita.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria
  • Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria (Testo rilevante ai fini del SEE)
  • Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria