Pillole di sopravvivenza
Concludiamo la nostra rassegna di suggerimenti per le figure professionali introdotte dall’applicazione delle norme sugli usi sostenibili.

Consulenti: un termine generico per un compito affascinante
La figura del consulente così come è stato descritto nella norma di settore, il DL 150, appare un po’ confusa, ma leggendo anche il relativo paragrafo del Pan qualche indizio in più appare.

Il DL 150 recita:
..g) consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi;..

Il Pan, descrivendo l’abilitazione all’attività di consulente, recita:
..A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle regioni e province autonome.
L’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all’art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all’interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari...

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l’attività di consulenza.
Appare quindi evidente la connotazione pubblica della figura del consulente, in aperto conflitto con quella del distributore, in quanto il consulente deve aiutare l’azienda agricola a usare meno agrofarmaci chimici e il distributore, fino a prova contraria, viene pagato sulla base dei proventi della vendita di questi importantissimi mezzi tecnici quindi...

Dal punto di vista dei titoli necessari per diventare consulente, la figura appare abbastanza blindata: l’abilitazione è appannaggio solo di chi è in possesso di una laurea o un diploma in discipline agrarie e forestali e che abbia frequentato e superato l’esame del relativo corso (niente medici, veterinari, etc.).

Sospensione o revoca dell’abilitazione
Anche il consulente mette a repentaglio l’abilitazione tanto sudata se adotta i seguenti comportamenti a rischio.

Sospensione se:

  • Fornisce informazioni non corrette sull’impiego dei prodotti fitosanitari e/o le tecniche di lotta integrata o biologica.

Revoca se:

  • Reitera i comportamenti appena descritti.
  • Consiglia prodotti non autorizzati, illegali o revocati. Questo atteggiamento non è direttamente punito dal decreto 22 gennaio 2014, in quanto esso sanziona solo vendita o l’utilizzo. Se dimostrabile, sarebbe quindi un concorso nella vendita o l’utilizzo di prodotti revocati o non autorizzati con sanzione di 15000 a 150000€ (ridotta a 1000-20000€ in presenza di circostanze attenuanti). Se i prodotti sono illegali, si rischia anche di commettere un reato penale: Concorso in ricettazione (articolo 648 Codice Penale) punibile con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10329, con riduzione della reclusione a sino 6 anni e della multa a 516€ o con aumento se i prodotti provengono da reati come la rapina aggravata o estorsione aggravata.

Attenzione a chi non è in possesso dei titoli di studio indispensabili per ottenere l’abilitazione: potreste anticipare bruscamente la fine della vostra attività, se nel frattempo non vi siete procurati uno dei titoli di studio appena menzionati.

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi".
  • Legge 30 aprile 1962, n. 283 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
  • Codice penale


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