Proseguiamo la nostra rassegna di suggerimenti per le figure professionali introdotte dall’applicazione delle norme sugli usi sostenibili.
Distributori: chi sono e soprattutto cosa sono?
La domanda è tutt’altro che banale perché, come spesso succede, il significato dei termini cambia a seconda del contesto in cui si trova.
Distributore: ditta o persona fisica? Entrambi!
Il DL 150 recita:
..f) distributore: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio;..
Quindi la norma, includendo i rivenditori all’ingrosso, non si rivolge solamente a chi vende all’utilizzatore (professionale) finale, ma anche chi vende ai soggetti che successivamente rivendono a loro volta i prodotti!
Siete quindi sicuri di essere in regola? Applicando alla lettera questa definizione, nessuno è esentato dall’obbligo del certificato di abilitazione alla vendita, anche se non vende direttamente all’utilizzatore!
Niente avvocati, commercialisti, fisici, matematici, filosofi e letterati
Con tutto il rispetto per queste categorie (citate a solo titolo di esempio), l’abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari non è per tutti: può ottenerla solo chi è in possesso di una laurea o un diploma in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie e che abbia frequentato e superato l’esame del relativo corso.
Sospensione o revoca dell’abilitazione
Il distributore mette a repentaglio l’abilitazione tanto sudata se adotta i seguenti comportamenti a rischio.
Sospensione se:
- Non fornisce agli utilizzatori professionali informazioni adeguate e sufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e l’ambiente connessi al loro impiego. Certificare questa infrazione ci sembra un po’ difficile, a meno che non ci si avvalga di agenti provocatori...
- Vende a utilizzatori non professionali prodotti destinati al solo uso professionale. Questo comportamento è sanzionabile anche con l’ammenda di 35.000 sino a 100.000 euro (articolo 3, comma 3 DL 17 aprile 2014) o, in presenza di circostanze attenuanti, con la sanzione di 2.000 a 20.000 euro, che non è comunque trascurabile.
- Reitera i comportamenti appena descritti. La sanzione “piena” va da 35.000 a 100.000 euro1.
- Vende prodotti non autorizzati, illegali o revocati. La vendita di prodotti revocati o non autorizzati rischia una sanzione di 15000 a 150000€ (ridotta a 1.000-20.000 euro in presenza di circostanze attenuanti). Se i prodotti venduti sono illegali, come già visto per gli utilizzatori, si rischia di commettere un reato penale: ricettazione (articolo 648 Codice Penale) punibile con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329, con riduzione della reclusione a sino 6 anni e della multa a 516 euro o con aumento se se i prodotti provengono da reati come la rapina aggravata o estorsione aggravata. Misteri del diritto: a vendere agrofarmaci illegali si corrono meno rischi che a utilizzarli!
La puntata sui consulenti uscirà prima di Natale. Stay tuned!
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi".
- Legge 30 aprile 1962, n. 283 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
- Codice penale
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Fonte: Agronotizie