A beneficiare di questo provvedimento sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2017 e che non abbiano compiuto quaranta anni d'età alla data d'inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
Possono però essere ammessi al beneficio anche i giovani coltivatori diretti e gli Iap sotto i quaranta anni che abbiano iniziato una nuova attività agricola nel periodo compreso tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 in territori montani o in zone svantaggiate così come definite dal Dpr 601/1973 e dalla Legge 984/1977.
Potranno beneficiare dell'esonero anche i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con iscrizione provvisoria, fatto salvo il successivo controllo del possesso dei requisiti.
In ogni caso è fondamentale il concetto per 'nuova realtà imprenditoriale'. Viene infatti considerata come tale quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti, e l'Inps prevede controlli specifici per verificarlo.
L'esonero permette di non versare per intero il contributo relativo all'assicurazione generale obbligatoria, per la vecchiaia e per i superstiti per 36 mesi. L'esonero copre anche i contributi per maternità e i contributi Inali, questi ultimi dovuti solo per i coltivatori diretti.
Passati i 36 mesi, l'esonero è ridotto del 66% del contributo per altri 12 mesi e poi del 50% per un ulteriore periodo di un anno.
La domanda di esonero deve essere inoltrata all'Inps esclusivamente per via telematica tramite i moduli disponibili all'interno della pagina web Cassetto previdenziale per autonomi agricoli.
Qui sarà possibile scaricare la modulistica relativa alla richiesta di esonero per i giovani agricoltori iscritti nel 2017 (CD/IAP2017) e per quelli iscritti nel 2016 in zone montane e svantaggiate (ZM 2016 e CD/IAP ZS).
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Fonte: Inps-Istituto nazionale previdenza sociale
Autore: M G