Il Servizio Fitosanitario Nazionale nella sua pubblicazione del 17 aprile scorso ha sancito lo stato di emergenza fitosanitaria per numerose colture erbacee afflitte da nematodi e patogeni del suolo, per il cui contenimento sono stati chiamati in causa per l'ennesima volta l'1,3-dicloropropene e la cloropicrina, per i quali non è ancora stato possibile trovare valide alternative.

 

La nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni per emergenza fitosanitaria richiede che i portatori di interesse forniscano moltissime più informazioni rispetto al passato: come più volte abbiamo ribadito questo tipo di autorizzazioni sono fortemente osteggiate dalla Commissione Europea che da anni cerca con tutti i mezzi di ridurne il numero.

 

Ma vediamo alcuni dettagli.

 

Cloropicrina

L'emergenza è stata concessa per l'uso del prodotto su basilico ed erbe fresche, floreali e vivai di fragole contro agenti di tracheofusariosi (Fusarium oxysporum f.sp. basilici), agenti di alterazione basale e radicale (Rhizoctonia solani, Pythium spp., Plectosphaerella cucumerina, Sclerotinia sclerotiorum, Scelrotium rolfsii, per un totale di 1214 ettari totali in 101 comuni di quattro regioni (Liguria, Emilia-Romagna, Basilicata, Campania).

 

1,3-dicloropropene

Ben più cospicui il numeri del celebre fumigante: l'emergenza è stata avallata per il contenimento dei nematodi su anguria, basilico, bietola portaseme, cocomero, floreali in serra, fragola, fragola da vivaio, lattuga e insalata in serra, melanzana, melone, patata, peperone, radicchio e tabacco. I comuni interessati sono 326 in 7 regioni (Campania, Umbria, Veneto, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria e Sardegna), per un totale di 12216 ettari.

 

Ma perché così tante informazioni? C'entra sempre la Commissione Ue e una recente sentenza (ne abbiamo discusso a gennaio) che costringono gli Stati membri a procedere con i piedi di piombo quando consentono l'uso di sostanze attive non più approvate nella Unione Europea.

 

Poiché la sentenza riassunta nel citato articolo di gennaio sancisce che gli Stati membri non possono rilasciare autorizzazioni in deroga per emergenza fitosanitaria per sostanze attive espressamente vietate da un regolamento di esecuzione, probabilmente ci si è voluti assicurare che nelle zone proposte per l'utilizzo in deroga il rischio per l'uomo e l'ambiente fosse accettabile, cosa che non è stata dimostrata per la generalità dell'Europa. D'altra parte, questo è il lavoro dei risk managers e un po' di pragmatismo è indispensabile.

 

Per la cronaca: secondo quanto riportato sulla comunicazione del Ministero, il periodo di impiego proposto terminerà il prossimo 30 giugno, quindi "fate presto"! 

 

Consueto avviso per i lettori

Affinché queste soluzioni di emergenza possano essere utilizzate in campo si dovrà aspettare la pubblicazione di un decreto del Ministero della Salute che le autorizza per un periodo di 120 giorni, come previsto dall'articolo 53 del citato regolamento 1107/2009. Ricordiamo che il confronto delle soluzioni disponibili per la risoluzione delle emergenze fitosanitarie deve in primis tenere conto dell'eventuale disponibilità di prodotti autorizzati e della percorribilità di alternative non chimiche.

 

Non sempre la segnalazione di un'emergenza porta automaticamente all'autorizzazione: le aziende produttrici devono infatti presentare domanda di autorizzazione per emergenza fitosanitaria, corredata dai dati sperimentali per dimostrare l'efficacia e la sicurezza del prodotto per l'uomo e l'ambiente.

 

 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
  • Portale del Ministero della Salute sulle autorizzazioni in deroga per emergenza fitosanitaria
  • Portale "Trovanorme" 
  • Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 gennaio 2023 (*) "Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari – Articolo 53, paragrafo 1 – Situazioni di emergenza fitosanitaria – Deroga – Ambito di applicazione – Sementi conciate con prodotti fitosanitari – Neonicotinoidi – Sostanze attive che comportano rischi elevati per le api – Divieto di immissione sul mercato e di uso all'esterno delle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti siffatte sostanze attive – Regolamen-to di esecuzione (UE) 2018/784 e regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 – Inapplicabilità della deroga – Protezione della salute umana e animale e dell'ambiente – Principio di precauzione"

L'articolo è stato modificato in data 2 maggio 2023 con l'aggiunta del paragrafo "Consueto avviso per i lettori"