Inaugura “l'anno giudiziario 2016” (in realtà il ricorso è stato presentato a fine 2015) il ricorso del gruppo sudafricano ICA (International Chemicals) contro il regolamento 2015/1910 che ha abbassato i limiti massimi di residui del fungicida guazatina sugli agrumi e altre derrate alimentari, provvedimento emanato come conseguenza della revoca comunitaria della sostanza attiva, avvenuta otto anni prima, e del respingimento di una istanza di “import tolerance” presentata alle autorità britanniche dalla stessa impresa. Il ricorso è stato protocollato dal Tribunale dell'Unione Europea al n° T-732/15 e la sentenza di primo grado è attesa entro due anni, tempistica media per le cause di questo tipo. Le conseguenze non si avranno quindi prima del 2018.
Anteprima mondiale: azienda ricorre contro l'approvazione del bicarbonato sodico come sostanza di base
Incredibile ma vero, è la prima volta che raccontiamo il ricorso di un'azienda produttrice di mezzi tecnici per l'agricoltura contro un provvedimento di approvazione di una sostanza da parte della commissione europea. Finora avevamo assistito a ricorsi di aziende agrochimiche contro revoche o limitazioni di principi attivi e di associazioni ambientaliste contro approvazioni o mancate proibizioni nell'ambito degli agrochimici o degli Ogm. La causa, protocollata dal tribunale come caso “T-746/15” è stata intentata dalla società tedesca Biofa, che produce mezzi tecnici per l'agricoltura biologica, tra cui un formulato a base di bicarbonato di potassio. Questa sostanza attiva sarebbe la versione “registrata” della sostanza di base “bicarbonato sodico”, che a detta del ricorrente subirebbe la concorrenza sleale di quest'ultima, sulla quale gravano costi di sviluppo più bassi rispetto alla versione con catione potassico. Come avevamo anticipato in questo articolo, le analogie tra le due sostanze sono molte e le rimostranze della ricorrente sembrano giustificate, anche se a meno di imprevisti lo impareremo non prima del 2018.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Regolamento (UE) 2015/1910 della Commissione del 21 ottobre 2015 Che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti
- “4.18 Guazatine (T,R)**.” In Pesticide Residues in Food - 1997. Report. (FAO Plant Production and Protection Paper - 145). http://www.fao.org/docrep/w8141e/w8141e0v.htm.
- “520. Guazatine (Pesticide Residues in Food: 1980 Evaluations).” http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v080pr20.htm.
- “933. Guazatine (Pesticide Residues in Food: 1997 Evaluations Part II Toxicological & Environmental).” http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v097pr10.htm.
- “Codex Online Pesticide Details for Guazatine.” http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/pesticides/details.html?id=114.
- Efsa. “Conclusion on the Peer Review of the Pesticide Risk Assessment of the Active Substance Guazatine (variant Assessed Guazatine Acetates).” Efsa Journal 8, no. 8:1708 (August 26, 2010): 65. doi:10.2903/j.Efsa.2010.1708.
- Efsa. “Reasoned Opinion on the Review of the Existing Maximum Residue Levels (MRLs) for Guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.” Efsa Journal 11, no. 5:3239 (May 28, 2013): 20. doi:10.2903/j.Efsa.2013.3239.
- Decisione della Commissione del 27 Agosto 2007 Concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
- Decreto 26 novembre 2007 Non iscrizione della sostanza attiva triacetato di guazatina (Numero CAS 115044-19-4), per il tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in attuazione della decisione della Commissione europea n. 2007/597/CE del 27 agosto 2007.
- Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2008 , concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze [notificata con il numero C(2008) 7637] (Testo rilevante ai fini del SEE)
- REG. (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 Gennaio 2008 Modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione del 17 novembre 2015 Che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
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Fonte: Agronotizie