Concludiamo questa serie di articoli sul cosiddetto patentino con un ripasso sugli adempimenti della figura che costituisce una delle principali novità dell’ordinamento italiano in materia di prodotti fitosanitari: quella del consulente.

Questa particolare figura professionale introdotta col recepimento italiano della direttiva Usi sostenibili è un esperto di difesa fitoiatrica a basso input chimico e non solo, che deve aiutare le aziende agricole a perseguire gli obiettivi del Pan, che in Italia sono molto ambiziosi.
Mentre la versione originale della direttiva Ue definisce il consulente “persona che ha acquisito un’adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull’impiego sicuro dei pesticidi, nell’ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici”, nel decreto di recepimento la definizione è più in linea con l’approccio italiano: “persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi”.

I consulenti – e qui il Pan potrebbe essere più chiaro (speriamo sempre nella revisione) – non hanno il monopolio della consulenza (scusate il bisticcio di parole): ad esempio anche i titolari di certificato di abilitazione alla vendita, fornendo all’acquirente “informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti” e altre importantissime informazioni, svolgono una preziosissima attività di consulenza alle aziende agricole e agli utilizzatori non professionali. In pratica il “titolare di certificato di abilitazione all’attività di consulente”, diventa indispensabile quando l’azienda agricola intende partecipare a progetti finanziati (Ocm, Psr) che prevedono input chimici ridotti e richiedono espressamente che le linee di difesa siano stilate da questa figura professionale, pena la decadenza dei contributi.
 

Cosa dice la norma

Come quelli per l’acquisto/utilizzo e vendita, i certificati di abilitazione all’attività di consulente sono rilasciati dalle regioni e dalle provincie autonome, sono validi su tutto il territorio nazionale e vanno rinnovati ogni cinque anni. Il rilascio avviene dopo aver frequentato un corso di 25 ore, più lungo di quello rivolto agli utilizzatori, e può anche essere effettuato in modalità “formazione a distanza”. Per il rilascio dell’abilitazione occorre superare un esame finale consistente in una serie di domande a risposta multipla sulla normativa vigente in materia, le caratteristiche dei prodotti fitosanitari e i loro effetti indesiderati.
Contrariamente agli utilizzatori, i certificati di abilitazione all’attività di consulente possono essere rilasciati solo ai possessori di diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali a condizione che abbiano un’adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie trattate nei corsi che in questo caso sono obbligatori e di cui dovranno superare l’esame finale.
 

Deroghe

Sono esentati dalla frequenza ai corsi per il rilascio:

  • ispettori fitosanitari
  • docenti e ricercatori operanti nelle università e in altre strutture pubbliche nell’ambito delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria
  • i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell’assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell’ambito di piani o misure riconosciute dall’autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici.

 

Divieti

I titolari di certificato di abilitazione alla vendita non possono avere anche l’abilitazione all’attività di consulente e viceversa.
Chi ha rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con ditte titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari non può essere titolare di abilitazione all’attività di consulente.
Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all’interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.” E' stato chiarito che i dipendenti o i collaboratori di aziende commerciali (es. Consorzi agrari, Rivenditori, etc.) possono avere l'abilitazione all'attività di consulente.
 

Corsi online

La norma consente di frequentare i corsi anche in modalità “Fad” (formazione a distanza) utilizzando applicazioni messe a disposizione da organizzazioni professionali e amministrazioni regionali. L’esame non può ancora essere condotto online, anche se la tipologia di domande a risposta multipla e la disponibilità di tecnologie per controllare l’identità degli utenti collegati e impedire loro di consultare “pizzini” o motori di ricerca forse consentirà un giorno di sostenere anche l’esame da remoto. Per adesso è necessario recarsi fisicamente nella sede dell’esame e provare le relative emozioni.
 

I costi

Il corso online organizzato da Compag costa poco più di 300 euro per il rilascio, mentre sono moltissimi gli enti di formazione che somministrano corsi tradizionali, dai costi analoghi, cui vanno aggiunte le spese per l’esame e le marche da bollo (immancabili: 16 euro ciascuna).
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

 

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