Dopo la pubblicazione della conclusione Efsa (ne abbiamo discusso in questo articolo), in cui il fungicida più antico del mondo è stato duramente contestato dall’agenzia di Parma, prendiamo atto anche della sentenza in cui il ricorso della Eu Copper Task Force contro la Commissione Ue, rea di averlo inserito nella lista dei principi attivi candidati alla sostituzione, è stato respinto dalla Corte di giustizia europea, con sentenza del 13 marzo scorso.

Per la precisione è la conferma dell’irricevibilità del ricorso della Task Force contro il regolamento che ha istituito la celebre “lista di proscrizione”, che inizialmente era stato visto con benevolenza dall’avvocato generale. Il risultato è lo stesso: l’insostituibile candidato alla sostituzione potrà essere sostituito, ammesso che si riescano a trovare alternative altrettanto efficaci.

Lasciando ai più volenterosi i 124 paragrafi della sentenza, in cui la Corte spiega le decisioni sul metodo e sul merito della questione, l’esito della querelle non ci sorprende: per avere ragione sarebbe servito mettere in discussione il principio della sostituzione e i criteri di valutazione delle sostanze che non sono stati sviluppati per composti inorganici come i sali di rame. Anche l’impossibilità di meglio contestualizzare la valutazione sta giocando un ruolo decisivo: ne vedremo delle belle quando uscirà un altro indimenticabile documento Efsa che cercherà di fare il punto sul rischio che corrono i consumatori quando assumono derrate contaminate dal rame.

Il Refit (aggiornamento del regolamento 1107/2009 sulla base dell’esperienza degli ultimi anni) ci aiuterà?
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 marzo 2018 (*) "Impugnazione – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e istituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione – Inserimento in tale elenco della sostanza “composti di rame” – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Persona individualmente interessata"

  • Agrofarmaci rameici: continua la battaglia legale sulla sostituzione

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione dell'11 marzo 2015 Recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione

  • Conclusioni dell'avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 6 settembre 2017 (1) Causa C-384/16 P European Union Copper Task Force contro Commissione europea