Uno degli aspetti più controversi del regolamento Ue che disciplina il settore dei prodotti fitosanitari è indubbiamente l’introduzione dello status di “candidato alla sostituzione” per le sostanze attive, di cui abbiamo dibattuto più volte, e il modo in cui la Commissione ha identificato il primo gruppo di “candidati alla sostituzione”, notificandolo col regolamento 2015/408.
Quest’ultimo regolamento è stato infatti oggetto di alcuni ricorsi legali da parte dei notificanti di sostanze attive che hanno ritenuto ingiusta l’iscrizione della loro molecola nella lista dei “candidati alla sostituzione”.

Tra questi c’è la Task force europea del rame, che a nome dei suoi membri ha presentato ricorso contro l’inserimento del rame tra i candidati alla sostituzione, fatto a causa del quale si è diffuso tra gli addetti ai lavori il termine “l’insostituibile candidato alla sostituzione”.

Il ricorso è stato inizialmente rigettato per vizi di forma, ma un secondo tentativo da parte della Task Force sembra essere stato accolto con benevolenza dall’Avvocato generale della Corte, che nelle sue conclusioni, generalmente (ma non sempre) seguite dalla Corte, ha suggerito di proseguire nell’analisi di merito della questione, giudicando infondati i pregiudizi formali presentati dal legale della Commissione.

Questo non vuol dire che sia garantito che il ricorso possa proseguire (la Corte decide autonomamente), ma contribuisce ad accrescere l’interesse verso alcuni passaggi legislativi comunitari che sono sempre meno compresi dall’intera filiera. Prendendo anche per buono il concetto di candidato alla sostituzione, appare infatti poco trasparente il processo che ha portato alla stesura della prima lista di candidati alla sostituzione, che ha effettuato il confronto sulla base di documentazione disomogenea, in quanto proveniente da processi in differente stato di avanzamento. Nei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più.
 

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