- il criterio utilizzato (sostanza persistente e tossica: due criteri PBT) non sarebbe infatti applicabile alle sostanze inorganiche;
- l'applicazione delle proprietà PBT a sostanze inorganiche non sarebbe conforme ad altri atti normativi riguardanti altre sostanze chimice
- il regolamento 2015/408 andrebbe oltre quanto necessario per perseguire gli obiettivi del regolamento 1107/2009, violando di conseguenza il principio di proporzionalità (traduzione: getterebbe il bambino con l'acqua sporca).
Cosa potrebbe succedere?
In questo caso una eventuale vittoria della Task Force non comporterebbe necessariamente l'abolizione del principio di sostituzione, in quanto i giudici potrebbero decidere per la semplice eliminazione dei rameici dalla lista in quanto i criteri di selezione non sono stati correttamente interpretati, con tutta la soddisfazione di tutti gli agricoltori biologici, per i quali sono ancora un mezzo tecnico difficilmente sostituibile.
Per saperne di più
- Ricorso proposto il 5 giugno 2015 – European Union Copper Task Force/ Commissione (Causa T-310/15)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione dell'11 marzo 2015 recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione
- REG. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 Relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
- Final report: "Ad-hoc study to support the initial establishment of the list of candidates for substitution as required in Article 80(7) of Regulation (EC) No 1107/2009" (09.07.2013).
- Questions and Answers on Candidates for Substitution
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Fonte: Agronotizie