Secondo ricorso contro l'oramai famoso (forse più corretto chiamarlo famigerato) meccanismo di sostituzione introdotto dal regolamento 1107/2009 sugli agrofarmaci, attuato dal regolamento 2015/408. Dopo la spagnola Iqv per il metalaxyl (vedere articolo), scende in campo la Task Force Europea del Rame ricorrendo contro il citato regolamento 2015/408 che ha iscritto il fungicida inorganico nella poco ambita lista dei principi attivi candidati alla sostituzione. Analoghe le richieste (annullamento del regolamento 2015/408 e pagamento delle spese legali da parte della Commissione UE) ma differenti le motivazioni:
  1. il criterio utilizzato (sostanza persistente e tossica: due criteri PBT) non sarebbe infatti applicabile alle sostanze inorganiche;
  2. l'applicazione delle proprietà PBT a sostanze inorganiche non sarebbe conforme ad altri atti normativi riguardanti altre sostanze chimice
  3. il regolamento 2015/408 andrebbe oltre quanto necessario per perseguire gli obiettivi del regolamento 1107/2009, violando di conseguenza il principio di proporzionalità (traduzione: getterebbe il bambino con l'acqua sporca).

Cosa potrebbe succedere?
In questo caso una eventuale vittoria della Task Force non comporterebbe necessariamente l'abolizione del principio di sostituzione, in quanto i giudici potrebbero decidere per la semplice eliminazione dei rameici dalla lista in quanto i criteri di selezione non sono stati correttamente interpretati, con tutta la soddisfazione di tutti gli agricoltori biologici, per i quali sono ancora un mezzo tecnico difficilmente sostituibile.

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