Dopo la raccolta delle olive e durante tutto l'inverno gli olivicoltori si apprestano ad effettuare la potatura degli alberi per rinnovare la chioma e gettare le basi per una buona produzione l'anno successivo. La potatura è una pratica necessaria che tuttavia genera una grande mole di "rifiuti", ovvero gli scarti di potatura dell'olivo.

È pratica antichissima bruciare questi legni sia per eliminarli fisicamente, sia per evitare la diffusione di eventuali fitopatie o insetti dannosi (come il fleotribo). Ma anche per ottenere della cenere che può essere riutilizzata come concime in certi contesti.


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Ma bruciare i residui di potatura, come anche eventuali sterpaglie, è consentito dalla legge oppure no? La risposta breve è . L'agricoltore può bruciare i residui di potatura, purché in cumuli di piccole dimensioni e prestando attenzione a non arrecare danno all'ambiente, alle cose e alle persone.

La situazione non è però così semplice e nel corso degli anni si sono susseguite differenti legislazioni e sentenze che hanno posto limiti all'abbruciamento. Per capire meglio il quadro normativo abbiamo chiesto consiglio a Cinzia Coduti, responsabile Ambiente e Territorio di Coldiretti.


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Il Testo Unico Ambientale

Quando si parla di rifiuti e tutela dell'ambiente il riferimento legislativo è il Testo Unico dell'Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152). In questo ultimo viene definito che cos'è un rifiuto e come deve essere gestito.

In linea di principio, infatti, i residui di potatura non sono rifiuti ma possono diventare tali se l'imprenditore agricolo intende disfarsene, in assenza di alternative valide di reimpiego in agricoltura, ad esempio attraverso l'abbruciamento o per la produzione di energia o in qualità di sottoprodotti da impiegare anche al di fuori del luogo di produzione.

Al di là di tali usi, quindi, i residui di potatura possono considerarsi rifiuti speciali provenienti dall'attività agricola e come tali andrebbero trattati. Una corretta gestione non prevede l'abbruciamento, che viene considerato un reato (combustione illecita di rifiuti) e punito dalla legge.

Tuttavia il legislatore è intervenuto (nell'articolo 185) per chiarire che i rifiuti prodotti dalle aziende agricole, quali residui di potatura, paglia, sfalci, ma anche i liquami, a determinate condizioni non sono oggetto delle disposizioni stesse del Testo Unico Ambientale.

"Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto (...)  le materie fecali (…), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana (…)".


L'abbruciamento dei residui di potatura

Posto dunque che i residui di potatura dell'olivo (come di qualunque altra coltura) sono esclusi dalla gestione dei rifiuti prevista dal Testo Unico Ambientale, c'è da chiedersi se si possano bruciare. La risposta si trova in una successiva norma, che integra il Testo Unico Ambientale, nella quale viene specificato che l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali (di cui all'articolo 185) in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (steri) per ettaro, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole.

In altre parole è possibile bruciare i residui di potatura, purché questi siano raggruppati in piccoli cumuli. Il legislatore sottolinea poi che l'agricoltore deve prestare attenzione affinché il fuoco non causi danni all'ambiente, alle cose o alle persone. Che quindi sia controllato e non possa dare luogo ad incendi, che non interessi abitazioni, autovetture o altri beni, né che possa nuocere alle persone.

Dunque l'agricoltore può bruciare i residui di potatura:

  • In misura uguale o inferiore a 3 metri cubi per ettaro al giorno.
  • Nel luogo di produzione, quindi in campo.
  • Prestando attenzione a non nuocere a cose o persone.
  • Nel rispetto delle disposizioni regionali, provinciali e comunali.

 

Le disposizioni locali

Alle norme generali presenti nel Testo Unico Ambientale si sovrappongono quelle locali (regionali, provinciali e comunali) che disciplinano modalità e tempistiche dell'abbruciamento. Si tratta di norme che possono variare molto da comune a comune e che l'agricoltore deve conoscere bene per evitare sanzioni.

Ad esempio la Regione Lombardia consente l'abbruciamento ma solo "nei territori dei comuni posti ad una quota superiore ai 300 metri (200 metri nel caso di comunità montane)". Nei comuni posti a quota inferiore c'è il "divieto di combustione dal primo ottobre al 31 marzo". Questo per evitare che i fumi prodotti dalla combustione degradino ancora di più la qualità dell'aria, già pessima nella Pianura Lombarda durante l'inverno a causa delle emissioni che provengono da industrie, abitazioni e mezzi di trasporto.

È, tuttavia, consentita una deroga di due giorni anche nel periodo vietato all'imprenditore agricolo che operi in zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e previa adozione degli opportuni accorgimenti diretti ad evitare impatti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. In questo caso, prima di procedere all'abbruciamento occorre inviare una comunicazione dettagliata al comune ai fini della immediata localizzazione della pratica agricola da attivare.
Deroghe ulteriori possono essere previste dall'autorità fitosanitaria preposta quando si tratta di adottare misure di contenimento della diffusione di specie infestanti.

In Puglia invece la situazione è differente. "L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il primo giugno e il 30 settembre". Questo per evitare la piaga degli incendi.

"Nel restante periodo dal primo ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola (…). Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore, sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione Civile Regionale. La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche".

Ogni agricoltore dovrebbe dunque informarsi presso il proprio comune circa le disposizioni locali, oppure rivolgersi ai Vigili del Fuoco oppure ai Carabinieri Forestali.


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