Concludiamo gli avvisi sulle sanzioni con un approfondimento per gli hobbisti che acquistano il prodotto senza patentino per trattare il vaso o il giardino di casa. Anche se questo tipo di prodotti è stato selezionato tra quelli con le migliori caratteristiche tossicologiche e ambientali per ovviare a eventuali errori commessi da utilizzatori non appositamente formati, il quadro sanzionatorio attualmente in vigore non fa distinzione tra le varie tipologie di utenti. La particolare vulnerabilità dei contesti in cui si utilizzano i prodotti fitosanitari per uso non professionale impone di non abbassare la guardia in quanto nessuna sostanza può definirsi innocua.
 

PFnPO e PFnPE: impariamo a conoscerli

Questi due acronimi quasi impronunciabili senza balbettare contraddistinguono le due uniche tipologie di prodotti fitosanitari utilizzabili da chiunque: PFnPO sta per Prodotto fitosanitario per uso non professionale per la difesa delle piante ornamentali e PFnPE sta per Prodotto fitosanitario per uso non professionale per la difesa delle piante edibili (la traduzione degli acronimi è nostra, basata sul relativo decreto interministeriale). Chi non è in possesso del certificato di abilitazione e ha un problema di afidi delle rose, lepidotteri nelle insalate o di tignoletta nell’unica vite in giardino ha di fronte due scelte: rivolgersi a un professionista dotato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo oppure acquistare un PFnPO adatto al suo problema se ha solo piante ornamentali oppure un PFnPE se deve trattare piante destinate all’alimentazione (molti PFnPE possono in realtà essere usati anche su piante ornamentali, per cui risultano più versatili). Sul mercato esistono anche altre soluzioni pienamente legali: si tratta dei corroboranti e delle sostanze di base, che completano l’arsenale a disposizione dell’utente hobbistico.
 

Occhio all’etichetta...

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: i prodotti fitosanitari che si possono acquistare e utilizzare senza abilitazione devono riportare in etichetta la dicitura PFnPO o PFnPE. Se vi propongono un prodotto senza simboli di pericolo ma senza queste diciture, o non è un prodotto fitosanitario, oppure non ha i requisiti per poter essere acquistato e utilizzato senza abilitazione. E in questo caso la sanzione per chi acquista e lo utilizza senza abilitazione va da 5000 a 20000 euro! E se lo usate sulla coltura sbagliata correte gli stessi rischi dei “professionisti”: sanzione amministrativa da 35000 a 100000 euro, ridotte a 2000 a 20000 euro “qualora il fatto sia di particolare tenuità rispetto all’interesse tutelato”. Anche la sanzione minima fa comunque paura!
 

... e alla scadenza!

In questo periodo i prodotti per uso non professionale hanno una scadenza limitata nel tempo, perché siamo nel cosiddetto periodo transitorio che ha una durata massima di due anni. La scadenza della validità del prodotto è sempre riportata in etichetta.
 

Corroboranti e sostanze di base

Molte imprese stanno cercando di colmare le lacune nel settore hobbistico attingendo dai corroboranti, autorizzati a livello nazionale, e le sostanze di base, normate a livello europeo. In entrambi i casi si tratta di soluzioni bisognose di una notevole applicazione, in quanto spesso la loro efficacia non è molto elevata e spesso non consentono di fare “piazza pulita” degli attacchi in atto, ma vanno utilizzati preventivamente. In questo caso, se sono veri “corroboranti” o vere “sostanze di base” l’utilizzatore non professionale non corre rischi particolari, se segue le indicazioni di etichetta.
Se invece sono prodotti fitosanitari mascherati (tipo la matrina), le sanzioni sono quelle previste per l’impiego senza autorizzazione e variano da 15000 a 150000 euro, che si riducono a 1000-20000 euro qualora il fatto sia di particolare tenuità rispetto agli interessi in gioco. Attenzione che la sanzione non esclude eventuali risvolti penali della questione, sempre possibili quando si usano prodotti di dubbia origine.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.
  • Decreto 22 gennaio 2018, n. 33 Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.
  • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.